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Decreto — n. 24943/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24943/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24943/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8033/2024 R.G. proposto da: ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Bocchini, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro GIACOMO D’ALTERIO e GIOVANNA CIOTOLA, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’Avv.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 24943/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Pasquale Biondi, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 3476/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Numero registro generale 8033/2024 Numero sezionale 806/2025 Numero di raccolta generale 24943/2025 Data pubblicazione 10/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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spese di esecuzione spese di gratuito patrocinio ripetibili condanna al pagamento pecuniario condono delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
3476/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8033/2024 R.G. proposto da: ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Bocchini, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro GIACOMO D’ALTERIO e GIOVANNA CIOTOLA, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’Avv.

Pasquale Biondi, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 3476/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Numero registro generale 8033/2024 Numero sezionale 806/2025 Numero di raccolta generale 24943/2025 Data pubblicazione 10/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarre.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2025 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 8033/2024 Numero sezionale 806/2025 Numero di raccolta generale 24943/2025 Data pubblicazione 10/09/2025