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Ordinanza — n. 24916/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on defense rights but awards incidental costs to appellant who won sub-procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24916/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the main appeal regarding procedural defects and rejected arguments about the right of defense. However, it found the incidental appeal valid because the appellant had successfully won a prior suspension sub-procedure. Consequently, the court ordered the appellant to reimburse the respondent's costs from that sub-procedure while compensating the respondent's lawyer.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: When a party wins a sub-procedure regarding the suspension of a main judgment, they acquire the right to claim reimbursement of those specific costs from the losing party, even if the main appeal is dismissed on other grounds.

Parole chiave

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right of defense sub-procedure costs principle of compensation incidental appeal procedural nullity calciatore professionista reinserimento professionale indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
RICORSO PRINCIPALE 1.-Con l’unico motivo, proposto senza ricondurlo ad alcuno dei vizi previsti dall’art. 360, co.
Art. 91 c.p.c.
Ne consegue che la definizione di questo in termini di inammissibilità l’ha vista vittoriosa e, quindi, titolare del diritto al rimborso delle relative spese processuali in omaggio al principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Art. 384 c.p.c.
Sotto tale profilo la sentenza d’appello va quindi cassata, ma, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. questa Corte liquida in suo favore quelle spese nella misura di cui al dispositivo, con attribuzione alsuo difensore, dichiaratosi antistatario.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ric
artt. 301 c.p
il Profili lamenta violazione degli artt. 301 c.p.c.
art. 100 c.p
artt. 24 Cost
la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” del principio di soccombenza e dunque degli artt. 24 Cost., 91, 92 e 93 c.p.c.
art. 91 c.p
Ne consegue che la definizione di questo in termini di inammissibilità l’ha vista vittoriosa e, quindi, titolare del diritto al rimborso delle relative spese processuali in omaggio al principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.).
art. 384 c.p
Sotto tale profilo la sentenza d’appello va quindi cassata, ma, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17220/2024r.g., proposto Profili Gianluca, elett. dom.to in Via G. Mazzini n. 123, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Madonia. ricorrente contro Celesti Chiara elett. dom.ta in Via Calabria n. 56, Roma , rappresentat a e difesadall’avv. Daniele Mariani. controricorrente –ricorrente incidentale nonché Bonfanti Roberto, Turchi Francesco, Morbioli Paola, Maugeri Melissa, Labanca Rosaria. intimati e nei confronti di Clinique Italia srl, in persona del legale rappresentante pro tempore ;

Fallimento Clinique Roma srl, in persona del curatore fallimentare pro tempore; Hardware Milano srl (già Clinic Italia srl), in persona del legale rappresentante pro tempore; Human Resource Holding srl, in persona del legale rappresentante pro tempore; Clinic Medical Beauty srl, in persona del legale rappresentante pro tempore; Clinic International srl, in persona OGGETTO: procuratore e difensore - cancellazione dall'albo di avvocato -interruzione del processo - prosecuzione - diritto di difesa della parte colpita dall'evento interruttivo - del legale rappresentante pro tempore;

Fallimento Clinic Roma Sud srl, in persona del curatore fallimentare pro tempore ; Human Power srls , in persona del legale rappresentante pro tempore. intimati avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 1606/2024 pubblicata in data 23/04/2024, n.r.g. 3009/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24/06/2025dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello. RILEVATO CHE 1.- Bonfanti Roberto , Turchi Francesco, Morbioli Paola, Maugeri Melissa, Labanca Rosaria, Celesti Chiara ottenevano dal Tribunale di Roma sentenza di accoglimento della loro domanda, volta all’accertamento della sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi e di codatorialità fra le varie società ivi convenute e Profili Gianluca, amministratore egestore di fatto di tutte le società del gruppo; all’accertamento dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato dalle date indicate per ciascun ricorrente e fino al licenziamento comunicato con lettera del 06/03/2020; alla declaratoria di nullità del licenziamento; all’ordine di reintegrazione di tutti i ricorrenti nel posto di lavoro; alla condanna di tutti i convenuti al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento fino all’effettiva reintegra, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali. 2.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto da Gianluca Profili.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

a) non è vero che il Tribunale non ha considerato la richiesta di rinvio dell’udienza di discussione e decisione avanzata dal nuovo procuratore e difensore del Profili, dal momento che proprio nel verbale di quell’udienza il Giudice ha motivato la mancata concessione di un ulteriore termine per note addebitando al Profili il difetto di diligenza nel munirsi tempestivamente del nuovo difensore in sostituzione di quello precedente cancellatosi dall’albo;

b) inoltre, anche a voler seguire la tesi dell’appellante – secondo cui la dichiarazione interruttiva del giudizio, resa all’udienza dell’08/11/2021, avrebbe dovuto retroagire alla data del fatto interruttivo ossia del 02/07/2021, data di cancellazione volontaria del precedente difensore –il vizio sussisterebbe solo laddove il Tribunale avesse deciso a quella stessa udienza dell’08/11/2021;

c) invece risulta che la causa è stata rinviata per discussione dapprima al 17/02/2022, poi al 13/10/2022 ed infine al 27/10/2022;

d) il Profili, a seguito della riassunzione promossa dai lavoratori, ha optato per una costituzione tardiva, mediante comparsa del 30/09/2022, con cui il nuovo difensore si è limitato a chiedere un rinvio per discussione con termine per note difensive;

e) in ogni caso si sarebbe trattato di note difensive, ossia meramente illustrative di quanto in precedenza eccepito, sicché nessuna violazione del diritto di difesa del Profili si è realizzato;

f) il convincimento del Tribunale si è infine formato sulle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, sulla mancata specifica contestazione da parte dei convenuti e sulla copiosa documentazione allegata al ricorso, sicché nessun ulteriore apporto avrebbe potuto dare il Profili con quelle note difensive ulteriori, che gli sono state negate. 3.- Avverso tale sentenza Profili Gianluca ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. 4.-Celesti Chiara ha resistito con controricorso, con cui ha eccepi to in via pregiudiziale il giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado in conseguenza dell’improcedibilità dell’appello.

A sua volta poi ha proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi. Ha infine depositato memoria. 5.-Gli altri intimati sono rimasti tali. 6.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. CONSIDERATO CHE 1.-L’eccezione di giudicato, sollevata da Celesti Chiara, è inammissibile. Essa si fonda sull’assunto che l’appello, a suo tempo proposto dal Profili, non sarebbe stato notificato alla Celesti e agli altri cinque appellati, originari ricorrenti dinanzi al Tribunale di Roma, sicché quel gravame era improcedibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Orbene, poiché la Corte territoriale ha deciso invece nel merito l’appello, lo ha implicitamente considerato procedibile. Sicché la Celesti, per far valere l’erroneità di tale decisione, sia pure implicita, avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale, in quanto soccombente. Tale onere è stato adempiuto, sicché la questione viene affrontata nell’esame dei primi due motivi del ricorso incidentale. RICORSO PRINCIPALE 1.-Con l’unico motivo, proposto senza ricondurlo ad alcuno dei vizi previsti dall’art. 360, co. 1,c.p.c. il Profili lamenta violazione degli artt. 301 c.p.c. e 24 Cost. per avere la Corte territoriale violato il suo diritto di difesa.

Il motivo è inammissibile. La doglianza è formulata come se il vizio fosse stato proprio della sentenza d’appello, laddove esso è stato invece prospettato come della sentenza di primo grado. In ogni caso la doglianza non si confronta in alcun modo con i molteplici profili, evidenziati dalla Corte territoriale e sulla base dei quali è stata ritenuta del tutto insussistente l’asserita lesione del diritto di difesa del Profili. RICORSO INCIDENTALE 2.-Con il primo ed il secondo motivo, proposti ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. laricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa, ossia degli artt. 101, 132, 435, co. 2, 436, 436 bis, 437, 348, 348 bis, 350, 291 c.p.c., 3, 24 e 111 Cost., 6 CEDU, 324 c.p.c. e 2909 c.c. per avere la Corte territoriale deciso nel merito il gravame invece di dichiararlo inammissibile o improcedibile per mancata notifica del ricorso d’appello e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione agli appellati.

I due motivi sono inammissibili per difetto di interesse(art. 100 c.p.c.) , avendo ottenuto i lavoratori una conferma della sentenza di merito di primo grado, che li ha visti totalmente vincitori, condizione che hanno integralmente mantenuto con la sentenza d’appello.Ne consegue che nessun interesse ha la Celesti a dolersi della decisione di merito da parte dei Giudici d’appello. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, “n.

4) ovvero n. 3)”, c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” del principio di soccombenza e dunque degli artt. 24 Cost., 91, 92 e 93 c.p.c. per avere la Corte territoriale “nulla disposto” in ordine alle spese processuali relative al subprocedimento di inibitoria, promosso dal Profili e che si era concluso con la declaratoria di inammissibilità. Il motivo è fondato. Ad onta della mancata costituzione della Celesti nel giudizio di merito, nondimeno ella si era costituita nel sub-procedimento di inibitoria, volta alla sospensione della sentenza di primo grado.

Ne consegue che la definizione di questo in termini di inammissibilità l’ha vista vittoriosa e, quindi, titolare del diritto al rimborso delle relative spese processuali in omaggio al principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.). Sotto tale profilo la sentenza d’appello va quindi cassata, ma, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. questa Corte liquida in suo favore quelle spese nella misura di cui al dispositivo, con attribuzione alsuo difensore, dichiaratosi antistatario. 4.- In relazione agli altri profili, la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, accoglie il terzo,cassa la sentenza impugnata in parte quae, decidendo nel merito, condanna Profili Gianluca a rimborsare a Celesti Chiara le spese del sub-procedimento di inibitoria, che liquida in euro 1.000,00 , oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione al suo difensore; compensa le spese del presente giudizio di legittimità. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ric