Italian Supreme Court dismisses appeal correcting a material error in litigation costs calculation for a labor dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed an appeal filed by a lawyer requesting the correction of a material error in the litigation costs awarded to the losing party. The lower court had ordered Global Partnership Services to pay significantly higher expenses than the standard scale allowed for the case's value. The Court ruled that the request did not constitute a mere material expression error but rather a substantive challenge to the judge's valuation of the case, which falls outside the scope of the material error remedy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287 c.p.c.; Art. 391bis c.p.c.: The remedy for material error under Art. 287 c.p.c. applies only to discrepancies between the judge's intent and its graphic representation, excluding challenges to the substantive valuation of the case or the amount of costs awarded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29142-2021 proposto da: GLOBAL PARTNERSHIP SERVICES S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FEDERICO MARESCA; -ricorrente - contro A.S.I. - AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato PASQUALE BALDASSARRE; -controricorrente - nonchè contro LAURO GENNARO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFREDO MASSARELLI; -controricorrente - Oggetto APPALTO R.G.N.29142/2021 Cron. Rep. Ud.24/06/2025 avverso la sentenza n. 783/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/05/2021 R.G.N. 338/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere Dott.
ELENA BOGHETICH. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, confermando la pronuncia di primo grado, ha accertato che la società Global Partenership Services s.r.l. (subentrata nell’appalto Motor Village FCA Group alla società Azienda Servizi Integrati-A.S.I. s.p.a. il 189.12.2017) aveva dimostrato, con comportamento univoco e concludente, di dare applicazione al CCNL Multiservizi, con conseguente obbligo di assumere il lavoratore, Gennaro Lauro, già addetto al cantiere oggetto di cambio appalto.
2. La società Global Partenership Services s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza impugnata sulla base di tre motivi. La società A.S.I. s.p.a. e il lavoratore hanno resistito con distinti controricorsi.
3. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1321, 1324, 1325, 1332 c.c. e 4 del CCNL Multiservizi avendo, la Corte territoriale erroneamente applicato l’istituto del passaggio diretto al subentro di appalto posto che la società subentrante non applica il suddetto contratto collettivo né è stata attivata la relativa procedura di passaggio dei dipendenti (con particolare riferimento alle specifiche comunicazioni che debbono intercorrere tra ditta cessante e ditta subentrante e alle conseguenti trattative) né ricorrevano i requisiti previsti per l’assunzione presso la società subentrante.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art 2697 c.c. avendo, la Corte territoriale, trascurato di verificare la sussistenza degli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per l’applicazione della disciplina di fonte collettiva e per il passaggio dei dipendenti alla ditta subentrante nonché degli elementi richiesti dalla norma collettiva.
3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce omesso esame circa l’illegittimità del recesso operato dall’azienda uscente, domanda proposta in via subordinata dal lavoratore.
4. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione, sono in parte inammissibili e per la parte residua non sono fondati.
5. Questa Corte ha già affermato che «I contratticollettivi non aventi efficacia "erga omnes" costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patticollettivi o li abbiano implicitamente recepiti, attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto.
Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto ilcomportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata» (Cass. n. 24336/2013; in senso conforme, più di recente, Cass. n. 18408/2015, Cass. n. 42001/2021;
Cass. n. 7203/2024).
6. Il ricorso si presenta, dunque, inammissibile nella misura in cui richiede a questa Corte una valutazione in concreto del comportamento adottato dalla società subentrante nell’appalto, accertamento di merito insindacabile in questa sede di legittimità; per la parte residua, il ricorso non è fondato, in quanto la Corte territoriale si è conformata al principio di diritto innanzi richiamato verificando, al fine di valutare l’adesione implicita della società alla disciplina di fonte collettiva, la sussistenza di un comportamento concludente significativo dell’adesione all’accordo sindacale.
7. Va, inoltre, rammentato che la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass.n. 18092 del 2020); nella sentenza impugnata non è in alcun modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante sul lavoratore che invoca il diritto al passaggio diretto presso la società subentrante nell’appalto, ritenuto assolto dalla Corte territoriale sulla base di tutta la documentazione prodotta in atti.
8. In ordine al terzo motivo di ricorso, questa Corte ha già affermato che, ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instauratocon l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento (Cass. n. 29922/2018): il profilo di eventuale legittimità/illegittimità del licenziamento intimato dalla società che ha perso l’appalto è del tutto autonomo rispetto al diritto di assunzione presso la società subentrante con conseguente inammissibilità della censura proposta dal ricorrente per difetto di interesse.
9. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello ove dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge a favoredi ciascun controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025. Il Presidente dott.ssa Margherita Maria Leone AULA'A' 4532 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente - Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere - Dott. FRANCESCOPAOLO PANARIELLO - Consigliere - Dott. GUALTIERO MICHELINI - Consigliere - Dott. ELENA BOGHETICH - Rel . Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 18907-2025 proposto da: GLOBAL PARTNERSHIP SERVICES S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FEDERICO MARESCA; -ricorrente - contro A.S.I. - AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato PASQUALE BALDASSARRE; -controricorrente - nonchè contro LAURO GENNARO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFREDO MASSARELLI; -controricorrente - Oggetto CORREZIONE ERRORE MATERIALE R.G.N.18907/2025 Cron.
Rep. Ud.05/11/2025 per la correzione della ordinanza n. 24914/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/09/2025 R.G.N. 29142/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE L'avv. Federico Maresca ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 24914/2025 di questa Corte, pubblicata in data 19.9.2025, nell'ambito del giudizio al RG n. 29142/2021 tra Global Partnership Services s.r.l. e A.S.I. Azienda Servizi Integrati s.r.l. nonché Gennaro Lauro, laddove in dispositivoè stata condannata la società Global Partnership Services al pagamento dellespese di lite, liquidate in euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, esborsi per euro 200,00 ed altri accessori di legge, a favore di ciascun controricorrente.
L’istante lamenta una liquidazione superiore ai limiti standard, che – per lo scaglione interessato (al di sotto di 26.000,00) - prevede un importo pari a 3.082,00. Il ricorso percorrezione di errore materiale è stato notificato alle controparti che non si sono costituite. CONSIDERATO CHE L'istanza non è fondata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. 30/8/2004, n.17392, Cass. S.U. 5/3/2009, n.5287, Cass.15/5/2009 n.11333, Cass. 31/5/2011 n.12035) il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art.287 c.p.c.
è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. Alla luce di tali principi, si desume, quindi, che al procedimento di correzione è demandata la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell'errore o dell'omissione materiali, e non, quindi, di porre rimedio ad un vizio di formazione della volontà del giudice, funzione alla quale sono deputati i mezzi di impugnazione.
L'errore correggibile, infatti, consiste in un mero errore di espressione di una volontà in sé non viziata e deve essere riconoscibile dalla lettura del solo documento concernente la decisione e recante l'errore stesso. Deve ritenersi che, nello specifico, i presupposti per l'applicabilità del rimedio approntato dalle summenzionate disposizioni del codice di rito non sussistono. L'oggetto della istanza di correzione consiste, ad avviso del richiedente, nella manifestazione di una volontà in sé viziata dalla erronea valutazione delle posizioni giuridiche delle parti e del valore della causa: si tratta, quindi, di errore non emendabile con il rimedio e nelle forme del procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 391bis c.p.c.
Va, inoltre, sottolineato che la valutazione del valore della causa compete al giudice e, nel caso di specie, l’oggetto del giudizio era rappresentato dal diritto all’assunzione, che integra, pertanto, una causa di valore indeterminato. Non vi è luogo a provvedere sulles