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Ordinanza — n. 24910/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for dismissal due to procedural preclusion and lack of substantive difference in damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24910/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Pellegrini Spa against the lower court's judgment regarding the dismissal of three workers. The workers argued their dismissal was illegal due to fraud and lack of cause, but the court found the first-instance judgment had already established illegality on grounds not raised by the appellants. Consequently, the court applied the principle of conversion of nullity grounds into appeal grounds, ruling that failing to challenge the first-instance decision in the appeal rendered the defect cured. Furthermore, the court rejected the claim for lost wages, stating there is no ontological difference between damages from an annulled dismissal and those from a failed social clause breach.

Regesto Legislator

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Art. 161 c.p.c.; Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 348 ter, pen. co. c.p.c.; Art. 1223 c.c.: When a defect in a first-instance judgment or prior acts is not raised in the appeal, it is converted into a ground for appeal and deemed cured; additionally, no ontological difference exists between damages from an annulled dismissal and those from a breach of the social clause regarding lost wages.

Parole chiave

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conversion of nullity grounds procedural preclusion double conformity social clause breach lost wages damages dismissal for objective reasons appeal grounds soppressione di posti di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 161 c.p.c.
In mancanza, sul punto si è formato il giudicato implicito interno, in applicazione del principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame previsto dall'art. 161 c.p.c. (Cass.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
2.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co.
Art. 348 ter, pen. co. c.p.c.
doppia conforme (art. 348 ter, pen.
Art. 1223 c.c.
laricorrente lamenta violazione dell’art. 1223 c.c. per avere la Corte territoriale riconosciuto a titolo di danno tutte le retribuzioni perdute dall’01/05/2017 in poi.
Art. 1, co. 48 L. n. 92/2012
g) ne consegue l’insussistenza del fatto posto a base del giustificato motivo oggettivo, con la conseguente tutela di cui all’art. 18, co.
art. 2112 c.c
h) diviene pertanto superfluo esaminare il motivo di appello relativo al ravvisato trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c.;
art. 112 c.p
la ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 161 c.p
In mancanza, sul punto si è formato il giudicato implicito interno, in applicazione del principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame previsto dall'art. 161 c.p.c.
art. 1223 c.c
laricorrente lamenta violazione dell’art. 1223 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6762/2021
Cass. n. 873/1968
Quando si tratti di sentenza appellabile detti vizi devono essere censurati con l'atto di appello, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria (in termini Cass. n. 873/1968;
Cass. n. 17834/2013
Cass. n. 17834/2013; Cass.
Cass. n. 14434/2019
17834/2013; Cass. n. 14434/2019; Cass.
Cass. n. 23059/2024
14434/2019; Cass. n. 23059/2024).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18063/2021r.g., proposto Pellegrini spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in P.zza G. Mazzini n. 27, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Trifirò, Tommaso Targa e Paolo Zucchinali. ricorrente contro Dadi Franco, Chiodi Fabrizio, Chiodi Andrea, elett. dom.ti in Via Fabio Massimo n. 45, Roma, presso avv. Marco Viglietta, rappresentati e difes i dall’avv. Gianluca Magnani; Istituto Luce Cinecittà s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, eletto dom.to in P.zza Margana n. 19, Roma, rappresentato e difeso dall’avv.

Domenico Luca Scordino. controricorrenti nonché Fallimento Unibardue srl, in persona del legale rappresentante pro tempore. intimato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 527/2021 pubblicata in data 16/02/2021, n.r.g. 403/2019. OGGETTO: licenziamento per giustificato motivo oggettivo -cessazione di appalto - individuazione del momento di produzione dell'effetto estintivo -necessaria considerazione del perdurante svolgimento della prestazione lavorativa Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24/06/2025dal Consigliere dott.

Francescopaolo Panariello. RILEVATO CHE 1.- Franco Dadi, Fabrizio Chiodi e Andrea Chiodi erano stati assunti nel luglio 2009 da Cine District Entertainment (CDE) srl con mansioni di barista, adibiti al “bar centrale” all’interno degli studi cinematografici di Cinecittà in Roma. Dal 12/10/2010 la società aveva appaltato il ramo d’azienda costituito dai punti di ristoro presso quegli studi cinematografici (inizialmente “bar centrale” e “mensa”, poi anche “bar Cinecittà”) ad Unibar srl; nell’anno 2013 nel ramo d’azienda subentrava Unibardue srl,sicché i predetti lavoratori erano passati alle sue dipendenze.

Con lettere del 22/03/2017 Unibardue srl aveva avviato nei loro confronti (nonché di altra lavoratrice) la procedura conciliativa prevista dall’art. 7 L. n. 604/1966, comunicando l’intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo rappresentato dalla soppressione del posto di lavoro (ossia del “bar centrale”). Nella medesima lettera veniva comunicato che le altre due sedi operative della società, ossia “mensa” e “caffè” all’interno dei medesimi studi cinematografici, sarebbero stati interessati dal cambio di gestione ai sensi dell’art. 332 ss.

CCNL turismo FIPE. Il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo e con lettera del 15/05/2017 la società li aveva licenziati a decorrere dal 22/03/2017, sebbene essi avevano continuato a lavorare fino al 30/04/2017. In data 01/05/2017 Pellegrini spa era subentrata nell’appalto ed aveva pertanto assunto dodici lavoratori già addetti al “bar cinecittà” e alla “mensa”, che pure erano stati licenziati “per cambio appalto”. Adìvano pertanto il Tribunale di Roma per ottenere la declaratoria di nullità del loro licenziamento in quanto con causa o motivo illeciti e comunque in frode alla legge e alla garanzia occupazionale prevista dal CCNL; in subordine l’accertamento della violazione della disciplina contenuta nel CCNL relativa ai cambi di gestione negli appalti e quindi la declaratoria del loro diritto ad essere assunti da Pellegrini spa, con tutte le relative conseguenze. 2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda principale, ma accoglieva quella subordinata e condannava altresì Pellegrini spa a pagare ai ricorrenti tutte le retribuzioni perdute dall’01/05/2017 in poi, sostenendo che il licenziamento era illegittimo perché “in spregio” della clausola di salvaguardia prevista dall’art. 335 CCNL in tema di cambio appalto, certamente applicabile attesa la contestualità della complessiva vicenda e considerato che il “bar centrale” non era già chiuso, poiché era rimasto funzionante fino al 30/04/2017 ed il subentro di Pellegrini spa era avvenuto il giorno dopo; riteneva altresì sussistente un trasferimento d’azienda, con conseguente applicabilità dell’art. 2112 c.c., non sussistendo gli elementi di discontinuità richiesti dall’art. 29, co. 3, d.lgs. n. 276/2003 (come novellato dalla legge n. 222/2016), e identificando il complessivo ramo d’azienda nei “tre punti ristoro” che non erano unità indipendenti, attesa la risultata interscambiabilità del personale ivi addetto. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto da Pellegrini spa.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

a) il licenziamento oggetto di causa è stato motivato con la soppressione del posto di lavoro ossia con la chiusura del “bar centrale”;

b) si trattava del recesso intimato da impresa affidataria di ramo d’azienda (rappresentato dai tre punti di ristoro all’interno degli studi cinematografici di Cinecittà in Roma) con rapporto di appalto destinato a cessare il 30/04/2017, sicché detta soppressione, per essere effettiva, avrebbe dovuto trovare ragione in una causa autonoma rispetto alla cessazione dell’appalto e quindi cronologicamente antecedente e idealmente indipendente rispetto alla cessazione dell’appalto;

c) solo a questa condizione la posizione dei tre lavoratori si sarebbe potuta differenziare da quella degli altri dodici lavoratori, già in forza in Unibardue srl, anch’essi licenziati ma per il diverso motivo oggetto del cambio di gestione dell’appalto;

d) la decisione di licenziare i tre non è stato frutto di una spontanea determinazione di Unibardue srl, loro datrice di lavoro, bensì di pressioni esercitate da CDE srl e da Pellegrini spa per consentire a quest’ultima di subentrare nell’appalto alle sue condizioni, come si evince da una pluralità di elementi;

e) dalle risultanze istruttorie è emerso che il “bar centrale” è rimasto aperto fino a tutto il 30/04/2017, ultimo giorno di vigenza dell’appalto fra CDE srl e Unibardue srl; dai verbali di riunioni sindacali non si evince la cessazione effettiva del “bar centrale” e alla data del 30/04/2017 era ancora pendente il procedimento conciliativo, che sarebbe terminato il 15/05/2017;

f) ne consegue che se il licenziamento non è stato il frutto di esigenze produttive proprie di Unibardue srl, né ha comportato l’effettiva soppressione dei posti di lavoro, resta allora corretta la valutazione del Tribunale;

g) ne consegue l’insussistenza del fatto posto a base del giustificato motivo oggettivo, con la conseguente tutela di cui all’art. 18, co. 7, L. n. 300/1970;

h) diviene pertanto superfluo esaminare il motivo di appello relativo al ravvisato trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c.;

i) con riguardo al capo di condanna risarcitoria, infondata è l’eccezione di aliunde perceptum, in quanto sollevata in modo generico con istanze di esibizione meramente esplorative; neppure è detraibile l’indennità di disoccupazione, come insegna la Suprema Corte (Cass. n. 6369/2020). 4.-Avverso tale sentenza Pellegrini spaha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 5.- Dadi Franco, Chiodi Fabrizio, Chiodi Andrea hanno resistito con controricorso.Anche l’Istituto Luce Cinecittà srl si è difeso con controricorso. 6.-Il Fallimento di Unibardue srl è rimasto intimato. 7.- La società ricorrente ha depositato verbale di conciliazione sindacale sottoscritto con Chiodi Fabrizio e quindi soltanto nei suoi confronti ha depositato rinunzia al ricorso, accettata dal controricorrente. 8.- La società ricorrente e l’Istituto Luce Cinecittà srl hanno depositato memoria. 9.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

CONSIDERATO CHE 1.- In via preliminare va dichiarato estinto il giudizio fra la ricorrente e Chiodi Fabrizio, considerata la rinunzia al ricorso accettata dal controricorrente, e nulla va disposto sulle spese. 2.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione degli artt. 1, co. 40 e 41, L. n. 92/2012 e 335 CCNL turismo del 20/02/2010 per avere la Corte territoriale omesso di considerare che i rapporti di lavoro dei tre dipendenti eranocessati in data 22/03/2017, ossia retroattivamente dall’avvio del procedimento conciliativo, sicché alla data del subentro di essa società nell’appalto (01/05/2017) non potevano ritenersi dipendenti dell’impresa uscente.

Il motivo è infondato. Come questa Corte ha già affermato (Cass. n. 15513/2025), l’art. 1, co. 41, L. n. 92/2012 prevede la c.d. retroattività del licenziamento, all’esito negativo del procedimento conciliativo, solo in termini di rilevanza giuridica dell’atto unilaterale, non pure con riguardo all’effetto estintivodel rapporto di lavoro, come si ricava dalla espressa previsione di salvezza del diritto al preavviso e dall’espressa previsione, da parte del legislatore, del periodo lavorato (durante il procedimento conciliativo) come “preavviso lavorato”.

Quindi, nel caso in esame il licenziamento ha acquisito la sua rilevanza giuridica alla data del 22/03/2017, ma l’effetto estintivo del rapporto di lavoro si è prodotto soltanto al termine del 30/04/2017, ultimo giorno di lavoro prestato dai controricorrenti presso il “bar centrale”, come accertato in fatto dalla Corte territoriale. Pertanto, a quella data, essi erano certamente da considerare “in forza” ossia dipendenti dell’impresa uscente, con conseguente corretta applicazione della c.d. clausola sociale di cui all’art. 335 CCNL da parte dei Giudici d’appello. 3.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) (rectius4)), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di ultrapetizione, per avere la Corte territoriale dichiarato il licenziamento come “attuato in spregio delle norme contrattuali collettive ed in specie della clausola di salvaguardia” e per avere ritenuto che ciò “rende operante l’ipotesi della manifesta insussistenza del fatto posto a base del giustificato motivo oggettivo di cui al comma 7 dell’art. 18 …”, senza avvedersi che nessuno dei tre ricorsi introduttivi conteneva una domanda in tal senso.

Il motivo è inammissibile. La doglianza, infatti, è in realtà rivolta alla sentenza di primo grado, soltanto confermata sul punto dalla Corte territoriale. Pertanto, ai fini dell’autosufficienza del motivo, la società ricorrente avrebbe dovuto indicare se e con quale motivo di appello avesse sollevato la relativa questione (ossia la violazione dell’art. 112 c.p.c.) e la relativa censura in secondo grado, perché solo a tale condizioni potrebbe poi essere prospettato e fatto valere con ricorso per cassazione il predetto addebito ai Giudici d’appello.

Tale onere non è stato adempiuto. Anzi, dallo storico di lite – come ricavabile dalla sentenza d’ap pello – si evince che in nessuno dei cinque motivi di appello Pellegrini spa aveva sollevato la doglianza di ultrapetizione,ossia di violazione dell’art. 112 c.p.c. Ne deriva che l’asserita violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato era evidentemente presente sin nella sentenza di primo grado, che aveva già giudicato illegittimo il licenziamento proprio sulla ragione asseritamente non dedotta dai lavoratori, di modo che la nullità della sentenza di primo grado avrebbe dovuto costituire oggetto di specifico motivo di gravame.

In mancanza, sul punto si è formato il giudicato implicito interno, in applicazione del principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame previsto dall'art. 161 c.p.c. (Cass. n. 6762/2021). Deve, quindi, darsi continuità al consolidato principio di diritto secondo cui i vizi sia della sentenza in sé considerata sia degli atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame e debbono essere fatti valere nei limiti e secondo le regole proprie dei vari mezzi di impugnazione. Quando si tratti di sentenza appellabile detti vizi devono essere censurati con l'atto di appello, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria (in termini Cass. n. 873/1968;

Cass. n. 17834/2013; Cass. n. 14434/2019; Cass. n. 23059/2024). 4.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta violazione degli artt. 32 L. n. 183/2010 e 1, co. 48, L. n. 92/2012 per avere la Corte territoriale omesso di considerare una circostanza decisiva, già sollevata da essa società in primo grado, ossia che nessuno dei lavoratori aveva mai proposto nei termini di legge il ricorso ex art. 1, co. 48, L. n. 92/2012 nei confronti di Unibardue srl quale loro datrice di lavoro. Il motivo è inammissibile sia per le medesime ragioni viste in relazione al secondo motivo, sia per la preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme (art. 348 ter, pen. co., c.p.c.). 5.-Con il quarto motivo, proposto in via subordinata ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta violazione dell’art. 1223 c.c. per avere la Corte territoriale riconosciuto a titolo di danno tutte le retribuzioni perdute dall’01/05/2017 in poi.

Il motivo è infondato, non sussistendo alcuna differenza ontologica fra il danno conseguente all’interruzione del rapporto di lavoro mediante licenziamento poi annullato e quello derivato dalla mancata instaurazione del rapporto di lavoro in violazione del diritto all’assunzione previsto dalla c.d. clausola sociale dettata dal CCNL. Dunque il principio di diritto applicato dalla Corte territoriale è senza dubbio pertinente rispetto alla fattispecie in esame. E’ infine infondato nella parte in cui la ricorrente invoca la compensatio lucri cum damnocon la NASPI (v. ns precedente). 6.-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio fra la ricorrente e Chiodi Fabrizio; rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 in favore degli altri due ricorrenti ed in euro 5.500,00 in favore dell’Istituto Luce Cinecittà srl, oltre 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo