Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to respond within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, T.U.A. spa, had filed a recourse against a lower court decision but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within 40 days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16269/2022 R.G. proposto da: Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) spa unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avv.to Francesco Giammaria con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro Laura Giampietro, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avv.to Annamaria Tanzi con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 17/2022 emessa dalla Corte d'appello di L’Aquila Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Numero registro generale 16269/2022 Numero sezionale 804/2025 Numero di raccolta generale 24868/2025 Data pubblicazione 09/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2025 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 16269/2022 Numero sezionale 804/2025 Numero di raccolta generale 24868/2025 Data pubblicazione 09/09/2025