Cassation court dismisses first ground but allows second regarding labor law extension for autonomous collaboration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the first ground challenging the contract's validity but allowed the second ground concerning the application of labor law protections. The lower court had dismissed claims for additional pay and abuse of economic dependence, arguing the parties agreed on a fixed rate for the extended period. The Supreme Court found the lower court failed to examine whether the specific facts of the autonomous collaboration relationship warranted the extension of labor law safeguards under the relevant decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 d.lgs. n. 81/2015; Where autonomous collaboration is continuous and hetero-organized, the court must examine if labor law protections apply based on factual circumstances rather than formal classification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19053/2021r.g., proposto Arzente Giancarlo Maria, Corazzi Antonella e Medioli Maurizio, elett. dom.ti in Via degli Scipioni n. 268, Roma , rappresentat i e difes i dall’avv. Piergiovanni Alleva. ricorrenti contro ART-ER soc.cons.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Lanotte. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bolognan. 647/2020 pubblicata in data 29/12/2020, n.r.g. 6/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21/05/2025dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello. RILEVATO CHE 1.-In data 13/12/2016 gli odierni ricorrenti avevano stipulato con Ervet spa (poi incorporata per fusione in ART - ER soc.cons.p.a.) contratti di collaborazione autonoma a tempo determinato con decorrenza dal 02/01/2017 e termine al 02/10/2017, con possibilità di proroga o rinnovo con OGGETTO: contratto di collaborazione autonoma a tempo determinato - compenso forfettario - proroga del termine -conseguenze atto scritto e con un compenso complessivo pattuito di euro 19.800,00 lordi da corrispondersi in cinque rate di pari importo alle scadenze del 10/03/2017, 10/05/2017, 10/07/2017, 10/09/2017 e 10/11/2017.
In data 02/10/2017 gli stessi collaboratori sottoscrivevano con la società un accordo di modifica del contratto originario, stabilendo che il rapporto avrebbe avuto termine il 22/12/2017 e che l’ultima rata – pari ad euro 3.960,00 –del compenso già concordato e mantenuto invariato sarebbe stata corrisposta per metà al 10/11/2017 e per l’altra metà al 10/01/2018. I collaboratori adìvano il Tribunale di Bologna contestando il mancato riconoscimento di un compenso ulteriore per il lavoro svolto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 e chiedevano la declaratoria di nullità degli accordi modificativi stipulati in data 02/10/2017, in quanto contrari all’art. 36 Cost. o comunque imposti con abuso di dipendenza economica da parte della società, nonché l’accertamento della debenza, da parte della società, del compenso per il lavoro prestato nei mesi da ottobre a dicembre 2017pari ad euro 6.600,00 lordi ciascuno. 2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale accoglieva la domanda di condanna nei limiti di euro 5.860,00 lordi per ciascun ricorrente a titolo di compenso per il lavoro prestato dal 02 ottobre al 22 dicembre 2017, ritenendo che le modifiche all’originario contratto non potessero intervenire in data 02/10/2017, poiché questa era anche la data di scadenza del rapporto, sicché era necessario prevedere un nuovo compenso per l’attività da ottobre a dicembre 2017. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva il gravame interposto dalla società.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) il Tribunale è pervenuto alla pronunzia di condanna senza previamente ravvisare alcun vizio di invalidità dell’accordo modificativo del 02/10/2017 ed in particolare della sua clausola 4.1., che aveva lasciato invariato il compenso e modificato i termini di pagamento dell’ultima rata;
b) in particolare il giudice di primo grado non solo non ha esaminato le domande di nullità per asserita violazione dell’art. 36 Cost. o per abuso di dipendenza economica, ma neppure ha individuato ulteriori vizi di nullità di quell’accordo e della sua clausola;
c) in senso diverso va evidenziato c h e né la prossimità alla scadenza, né il pagamento di alcune rate del compenso possono assumere rilevanza ai fini della valutazione della legittimità e validità della proroga, poiché non esiste una norma di legge che vieti la proroga di un contratto di collaborazione ancora in essere o che escluda la sua sottoscrizione l’ultimo giorno di vigenza del contratto originario;
d) il principio generale è infatti quello dell’autonomia negoziale;
e) in ogni caso riconoscendo il diritto ad un nuovo compenso, il Tribunale ha finito contraddittoriamente per ammettere la validità della proroga, che pure aveva prima dichiarato inammissibile;
f) il metus nei confronti dell’ente è irrilevante, poiché semmai avrebbe giustificato un’azione di annullamento per violenza morale;
g) al punto 2. della motivazione il Tribunale si sofferma poi sulla “gravosità” e sullo “squilibrio” dell’accordo modificativo, ma non ha applicato l’art. 3 L. n. 81/2017 sull’abuso di dipendenza economica, sicché non si comprende in base a quale ragione giuridica tali “gravosità” o “squilibrio” possano comportare la nullità dell’accordo modificativo;
h) in ogni caso “gravosità” o “squilibrio” non sussistono;
i) infatti l’originario contratto di collaborazione prevedeva – come progetto –due tipologie di attività, la prima rappresentata da “controlli su fascicoli dematerializzati”, la seconda da “controlli di secondo livello nei confronti degli organismi delegati”, sulla base dell’incarico affidato a Ervet spa dalla committente AGREA;
j) alla fine di agosto 2017 risultavano conclusi i controlli di cui alla prima fase e non ancora iniziati quelli “di secondo livello”, per ragioni imputabili alla committente AGREA ossia alla mancata comunicazione da parte di AGREA dell’avvio di tali verifiche;
k) preso atto di tale situazione, Ervet spa ha condiviso con tutti i collaboratori la scelta di prorogare i contratti per un periodo di tre mesi, al fine di portare a termine le attività di “controllo di secondo livello” già oggetto del contratto originario e quindi già considerate nella determinazione del compenso;
l) all’Arzente e al Medioli venivano quindi assegnati i fascicoli da sottoporre al “controllo di secondo livello”, mentre alla Corazzi venne assegnata su suo consenso un’attività di reportistica al posto dei “controlli di secondo livello”; m)dunque non sussiste alcuno squilibrio, perché si è trattato della richiesta di Ervet spa di portare a termine un incarico quando il tempo inizialmente stimato per concluderlo si rivela, in itinere, insufficiente per ragioni imputabili a terzi;
n) erra il Tribunale anche a considerare nuove le attività oggetto degli accordi modificativi, posto che, come si è visto, all’Arzente e al Medioli è stata richiesta l’attività “controllo di secondo livello” già pattuita nel contratto originario, mentre alla Corazzi venne assegnata su suo consenso un’attività di reportistica ma pur sempre in sostituzione dei “controlli di secondo livello” originariamente assegnati e previsti nel contratto di collaborazione;
o) infine nel contratto non era previsto uno “stipendio” mensile, bensì un compenso inscindibilmente correlato alla realizzazione di un incarico articolato in due fasi che sono rimaste tali;
p) quindi è infondata la pretesa di un compenso aggiuntivo per un’attività già ricompresa nel compenso inizialmente pattuito. 4.- Avverso tale sentenza Arzente Giancarlo Maria e gli altri indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5.-ART-ER s.cons.p.a. ha resistito con controricorso. 6.-Tutte le parti hanno depositato memoria. 7.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. CONSIDERATO CHE 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrentilamentano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1325 e 1418 c.c. per avere la Corte territoriale errato nell’individuare la causa contrattuale sottesa alla proroga del termine del contratto di lavoro parasubordinato in assenza di correlata retribuzione e per avere omesso di considerare anche il tempo messo a disposizione dal collaboratore.
Il motivo è infondato. Se è vero che il tempo di durata della continuità e del coordinamento del lavoro autonomo offerto dal collaboratore al committente ha una sua rilevanza, nondimeno la decisione concordata di prolungare questo tempo a compenso invariato da un lato non implica la violazione di alcuna norma imperativa, non trovando applicazione l’art. 36 Cost. (Cass. n. 4434/2006; Cass. n. 10168/2004; Cass. n. 531/1998)– salvo l’esame del secondo motivo (v. infra) –e, dall’altro, lascia pur sempre sussistente e determinata la causa negoziale in termini di scambio fra lavoro e compenso, secondo un nuovo equilibrio economico fra le prestazioni consensualmente stabilito dalle parti. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrenti lamentano “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2 d.lgs. n. 81/2015 per avere la Corte territoriale omesso di applicare la disciplina del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione personali, continuativi ed etero-organizzati come quelli intercorsi fra le parti.
Il motivo è fondato. Sin dal ricorso di primo grado (v. pag.
5) i ricorrenti avevano invocato la predetta norma per ottenere l’estensione delle garanzie proprie della subordinazione, fra cui l’art. 36 Cost. ossia quella della necessaria proporzione fra compenso e tempo di lavoro.A fronte di tale domanda non vi è stato alcun esame da parte della Corte territoriale. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per il necessario accertamento della sussistenza dei relativi presupposti di fatto, ai quali l’art. 2 d.lgs. n. 81/2015 subordina l’estensione delle tutele tipiche del lavoro subordinato a rapporti di lavoro formalmente di collaborazione autonoma. 3.-Con il terzo motivo, proposto in via subordinata ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrentilamentano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 3 L. n. 81/2017 e 9 L. n. 192/1998 per avere la Corte territoriale omesso di applicare la disciplina repressiva dell’abuso di dipendenza economica.
Il motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo e, quindi, dal mancato verificarsi della condizione alla quale è stato subordinato. P.Q.M La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, per la decisione in relazione al motivo accolto, nonché