Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The parties involved were the heirs of Moresi Angelo against the Port Authority of the Western Ligurian Sea. The court ruled that the silence after the deadline constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal for judgment termination constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18819/2024R.G. proposto da: CAPRILE MARIA TERESA, MORESI MARINA, MORESI MASSIMO, MORESI MIRELLA, nella qualità di eredi di Moresi Angelo, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avvocato Iside B. Storace con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrenti- contro AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli avvocati Erika Podestà e Monica Bonifacino con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 55 /202 4 emessa dalla Corte d’Appello di Genova Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna le part i ricorrent i, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così