Italian Court dismisses appeal claiming tariff reduction rights were lost after employment ended.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially dismissed the appeal filed by former ENEL employees against a lower court ruling that rejected their claim for tariff reductions. The plaintiffs argued they lost a benefit upon termination, while the company contended the discount was not a wage but a contractual privilege. The court upheld the lower court's decision, ruling that the tariff benefit was non-retributive and thus did not constitute a protected right upon contract termination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2047 c.c.; Art. 380 bis c.p.c.: The tariff reduction granted to employees is a contractual benefit without retributive nature, meaning its loss upon contract termination does not constitute a protected right requiring compensation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1269/2024r.g., proposto Biancofiore Saverio, Catalano Umberto, Faizzi Anna, Casalini Raffaele, Inglese Alessandro, Prisciantelli Francesco, Pallamari Giorgio, Laporta Maria, Pallamari Antonio, elett. dom.ti in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentatie difesi dall’avv. Lorenzo Ciliento . ricorrenti contro ENEL spa, Servizio Elettrico Nazionale spae ENEL Italia spa, in persona dei rispettivi legali rappresentant i pro tempore , elett. dom.t i in P.zza G. Mazzini n. 27, Roma, presso studio Trifirò Partners, rappresentati e difes i dagli avv.tiVittorio Provera e Paolo Zucchinali. controricorrenti avverso la sentenza della Corte d’Appello di Barin. 1094/2023 pubblicata in data 29/06/2023, n.r.g. 473/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21/05/2025dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello. RILEVATO CHE 1.-Saverio Biancofiore e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe erano stati dipendenti delle odierne società controricorrenti. Lamentavano che OGGETTO: beneficio della riduzione tariffaria - ambito soggettivo dei beneficiari dall’01/01/2016 non avevano più goduto della riduzione tariffaria in precedenza goduta sul consumo di energia elettrica, subendo in tal modo un danno patrimoniale. Adìvanopertanto il Tribunale di Bari per ottenere l’accertamento del loro diritto alla riduzione tariffaria, la condanna delle società convenute al risarcimento del danno dall’01/01/2016 fino all’effettivo ripristino del beneficio; in subordine chiedevano la condanna delle società convenute al pagamento di determinate somme a titolo di ingiustificato arricchimento derivato dalla soppressione del beneficio nei loro confronti; in via ancor più gradata la condanna della società convenute al pagamento dell’una tantum prevista dagli accordi sindacali dell’11/05/2011 e dell’01/12/2011. 2.-Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava tutte le domande. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dagli ex dipendenti. 4.-Avverso tale sentenza Biancofiore Saverio e altri hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. 5.- ENEL spa e le altre società indicate in epigrafe hanno resistito con controricorso. 6.- La Consigliere delegata dal Presidente ha formulato una proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c., ritenendo in ricorso manifestamente infondato. 7.-Il difensore dei ricorrenti, munito da “nuova” procura speciale di Inglese Alessandro e Pallamari Antonio, haproposto tempestiva istanza di decisione ed ha altresì chiesto la discussione in pubblica udienza. 8.-Costoro e le società hanno poi depositato memoria. 9.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE 1.-Va respinta la richiesta di trattazione in pubblica udienza, rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in udienza pubblica ex art. 375, u.c., c.p.c., e, specificamente, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, nella discrezionalità del collegio giudicante (Cass. n. 5533 del 2017; Cass. n. 26480 del 2020); il collegio ben può escludere, nell'esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza proprio "in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie" (cfr.
Cass. SS.UU. n. 14437 del 2018), ancor più in una fattispecie –come quella inesame – in cui questa Corte già si è espressa in pubblica udienza . 2.- Inglese Alessandro e Pallamari Antonio sono gli unici ricorrenti che hanno conferito nuova procura al difensore per presentare l’istanza di decisione del 25/06/2024. In quel momento era ancora necessaria la “nuova” procura speciale: la modifica dell’art. 380 bis, co. 2, c.p.c., è stata introdotta dall’art. 3, co. 3, lett. n), d.lgs. 31/10/2024, n. 164, entrata in vigore il 26/11/2024.
Al riguardo questa Corte in funzione nomofilattica ha affermato che la predetta modifica normativa si applica ai ricorsi –come quello in esame –successivi al 1^ gennaio 2023, purché il termine per presentare l’istanza di decisione (quindi a prescindere dalla data in cui è stata comunicata la P.D.A.) sia scaduto dal 26/11/2024 in poi (Cass. sez. un. 04/06/2025, n. 14986). Nel caso di specie la P.D.A. è stata comunicata in data 20/05/2024, l’istanza di decisione è del 25/06/2024 e comunque il termine di quaranta giorni per presentare l’istanza sarebbe scaduto il 29/06/2024, rectius il 30/06/2024 (nella città di Roma il giorno 29 giugno è festivo e quindi differito al primo giorno successivo non festivo: art. 155 c.p.c.), ossia prima del 26/11/2024.
Ne consegue che la modifica normativa non trova applicazione e resta, quindi, necessaria l’istanza proposta da difensore munito di “nuova” procura speciale. Ne consegue che per tutti gli altri ricorrenti diversi da Inglese Alessandro e Pallamari Antonio, in mancanza di una valida istanza di decisione – poiché essi non hanno conferito una “nuova” procura speciale all’originario difensore –va pronunziata l’estinzione del giudizio ( secondo Cass. sez. un. n. 14986 cit.tale pronunzia di estinzione si impone “per un impedimento di carattere processuale (la mancanza di una rituale richiesta di decisione) intervenuto in una fase successiva alla proposta stessa”). 3.-Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i gli altri due ricorrenti-istanti lamentano violazione dell’art. 132 c.p.c., nonché degli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., 3 Cost., per avere la Corte territoriale motivato in modo talora incomprensibile –alle pagg. 10 e 13 – e non seguito un criterio interpretativo degli accordi sindacali ispirato alla buona fede.
Il motivo è infondato. L’eventuale tratto non lineare dell’argomentazione adoperata in qualche passaggio motivazionale dalla Corte territoriale non è tale da rendere incomprensibile l’iter logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione. Dunque è rispettato il “minimo costituzionale” della motivazione (Cass. sez. un. n. 8053/2014). D’altro canto gli stessi ricorrenti ammettono che “la ratio decidendi della sentenza impugnata è quella della libera recedibilità dai contratti a tempo illimitato quando non siano lesi diritti quesiti” (v. ricorsoper cassazione, p. 14).
Per il resto valgano le considerazioni già espresse da questa Corte di legittimità nelle molteplici decisioni ricordate in sede di P.D.A. proprio in termini di consolidato orientamento, dal quale non si ravvisa alcun motivo per discostarsi. Quindi va ancora una volta ribadito che l'agevolazione tariffaria sull'energia elettrica, concessa da Enel S.p.A. ai propri dipendenti che usufruivano come utenti delle forniture dalla stessa erogate, non ha natura retributiva, atteso che il beneficio prescinde dalla qualità e quantità della prestazione lavorativa resa dal singolo dipendente, nonché dalla durata del pregresso rapporto lavorativoe dalla posizione che il lavoratore aveva assunto in azienda, e trova fondamento unicamente nelle disposizioni del contratto collettivo.
Ne consegue che è conforme a diritto la sentenza impugnata con cui la Corte territoriale, in considerazione della natura non corrispettiva del beneficio, ha negatola configurabilità di diritti quesiti ed ha ritenuto legittimo il recesso della società dalla regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie(ex multisCass. n. 1281/2023). 4.-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. La presente ordinanza è conforme alla P.D.A. e pertanto a carico dei due ricorrenti-istanti vanno pronunziate anche le condanne previste dall’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., visto l’espresso richiamo nell’art. 380 bis, ult. co., c.p.c., secondo le misure indicate nel dispositivo.
Trattasi invero della codificazione, attraverso una valutazione legale tipica, di un'ipotesi di abuso del processo. E pur volendo darne un'interpretazione costituzionalmente compatibile (Cass. sez. un., ord. n. 36069/2023), nel caso concreto non sussistevano ragioni che potessero giustificare l’istanza di decisione secondo un criterio ragionevole di prudenza. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio per tutti i ricorrenti tranne Inglese Alessandro e Pallamari Antonio, per i quali rigetta il ricorso; condanna i primi a rimborsare alle controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.400,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge; condanna Inglese Alessandro e Pallamari Antonio a rimborsare alle controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.400,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, nonché a pagare alle controricorrenti la somma di euro 2.200,00 e alla cassa delle ammende la somma di euro 2.200,00.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte di Inglese Alessandro e Pallamari Antonio, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’a