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Ordinanza — n. 24845/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal due to failure to deposit certified copy of judgment within strict procedural deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24845/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal because the appellant failed to deposit a certified copy of the contested judgment within the mandatory 30-day period. Although the appellant claimed the appeal term began upon notification, the court held that the appellant's own declaration in the appeal petition created an obligation to submit the document, which was omitted. Consequently, the court ruled that the appeal was untimely and declared it inadmissible, imposing costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 372 c.c.: The declaration of notification in the appeal petition binds the appellant to deposit the certified copy within the brief term, and failure to do so precludes subsequent cure via file transmission.

Parole chiave

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procedural deadline certified copy deposit appeal timeliness auto-responsibility file transmission remedy mancata attuazione degli accordi illeciti divieto di concorrenza procedura di infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Art. 372 c.c.
369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.
Art. 96, co. 3 e 4, c.p.c.
Pertanto vanno altresì pronunziate le condanne di cui all’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., visto l’espresso richiamo nell’art.
Art. 380 bis, ult. co., c.p.c.
3 e 4, c.p.c., visto l’espresso richiamo nell’art. 380 bis, ult. co., c.p.c., secondo le misure indicate nel dispositivo.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’
art. 1341 c.c
2.-Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale dichiarava nullo il patto di non concorrenza sia per mancata previsione di un corrispettivo, sia per la mancata approvazione scritta ex art. 1341 c.c.
art. 1382 c.c
art. 2125 c.c
a) la disciplina applicabile non è l’art. 2125 c.c., bensì l’art.
art. 1751 bis c.c
2125 c.c., bensì l’art. 1751 bis c.c., che prevede il limite massimo di durata di due anni;
art. 380 bis c.p
6.- La Consigliere delegata dal Presidente ha formulato una proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c., ritenendo in ricorso improcedibile per mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, dichiarata dallo stesso ricorrente come notificato in data 20/02/2024.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. n. 21349/2022
(Cass. sez. un. n. 21349/2022; v.
Cass. ord. n. 27883/2024
altresì Cass. ord. n. 27883/2024).
Cass. sez. un. n. 10648/2017
Come ha già affermato la Consiglieracon la P.D.A., non è possibile evitare questa sanzione mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio (Cass. sez. un. n. 10648/2017; Cass.
Cass. sez. un., ord. n. 36069/2023
E pur volendo darne un'interpretazione costituzionalmente compatibile (Cass. sez. un., ord. n. 36069/2023), nel caso concreto non sussistevano ragioni che potessero giustificare l’istanza di decisione secondo un criterio ragionevole di prudenza.
sez. un. n. 21349/2022
sez. un. n. 21349/2022; v.
sez. un. n. 10648/2017
sez. un. n. 10648/2017; Cass.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9857/2024r.g., proposto Cafagna Angelo, elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Reale. ricorrente contro Casa del Radiatore spa (già srl), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. Pier Lorenzo Parenti. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Barin. 189/2024 pubblicata in data 16/02/2024, n.r.g. 199/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21/05/2025dal Consigliere dott.

Francescopaolo Panariello. RILEVATO CHE 1.- Dall’anno 2005 Angelo Cafagna era stato agente de La Casa del Radiatore srl (poi spa). Il rapporto di agenzia era terminato con una transazione “ratificata” dinanzi alla direzione territoriale del lavoro di Bari, nella quale era stato previsto il pagamento della somma di euro 32.636,91 in favore del Cafagna, con obbligo di quest’ultimo di non svolgere attività in OGGETTO: patto di non concorrenza concorrenza con la società mediante apposito patto inserito nella conciliazione. La società deduceva che il patto era stato violato nell’interesse della Sertecno srl, contro la quale aveva ottenuto un provvedimento d’urgenza di inibitoria a tenere comportamenti di concorrenza sleale.

Nel provvedimento il Tribunale aveva riconosciuto che il Cafagna aveva violato il patto di non concorrenza. La società adìva pertanto il Tribunale di Bari per ottenere la condanna del Cafagna al pagamento della complessiva somma di euro 75.000,00 quale penale prevista nel patto di non concorrenza, nonché al risarcimento dei danni causati dall’ex agente. 2.-Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale dichiarava nullo il patto di non concorrenza sia per mancata previsione di un corrispettivo, sia per la mancata approvazione scritta ex art. 1341 c.c. della clausola sulla non concorrenza, sia per la durata(5 anni) superiore a quella massima consentita di due anni; quindi rigettava le domande. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva in parte il gravame interposto dalla società, che aveva ridotto la domanda di adempimento della penale alla somma di euro 68.851,38; quindi condannava il Cafagna al pagamento della predetta somma, ma rigettava l’ulteriore domanda risarcitoria, posto che ai sensi dell’art. 1382 c.c. non era stata concordata la risarcibilità del danno ulteriore, sicché la penale svolgeva appieno la sua funzione di predeterminazione forfettaria di tutto il danno risarcibile.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

a) la disciplina applicabile non è l’art. 2125 c.c., bensì l’art. 1751 bis c.c., che prevede il limite massimo di durata di due anni;

b) la norma prevede il diritto dell’agente ad un compenso, ma non è presidiata da nullità, sicché non è norma imperativa e quindi è derogabile dalle parti (Cass. n. 12127/2015);

c) nel caso concreto la mancata previsione di un corrispettivo va comunque intesa nell’ambito della funzione transattiva che ha avuto la conciliazione dinanzi alla DTL;

d) non occorreva una esplicita rinunzia dell’agente al corrispettivo, visto che tale necessità non è richiesta da alcuna norma imperativa;

e) non era richiesta la specifica approvazione scritta della clausola ex art.1341 c.c., sia perché l’accordo è intervenuto in una sede protetta, sia perché manca la predisposizione unilaterale dello schema negoziale per regolare una serie indefinita di future contrattazioni a mezzo moduli o formulari (Cass. n. 20471/2020);

f) la violazione del limite biennale di durata implica la nullità parziale della clausola per l’eccedenza, ma resta valida nei limiti dei due anni e nel caso di specie vi è la prova della violazione del patto pochi mesi dopo l’estinzione del rapporto di agenzia fra le parti, come risultato dalle deposizioni testimoniali assunte in primo grado;

g) la misura della penale è solo parametrata non alle provvigioni maturate, bensì alle somme erogate con la transazione. 4.- Avverso tale sentenza Cafagna Angelo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5.-Casa del Radiatore spa (già srl) ha resistito con controricorso. 6.- La Consigliere delegata dal Presidente ha formulato una proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c., ritenendo in ricorso improcedibile per mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, dichiarata dallo stesso ricorrente come notificato in data 20/02/2024. 7.- Il ricorrente ha presentato tempestiva istanza di decisione e poi ha depositato memoria. 8.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

CONSIDERATO CHE 1.-Il ricorso è improcedibile, perché il ricorrente non ha depositato la relata di notifica della sentenza impugnata, che egli stesso ha dichiarato essergli stata notificata in data 02/02/2024. Al riguardo proprio in funzione nomofilattica questa Corte ha affermato che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza -idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c. (Cass. sez. un. n. 21349/2022; v. altresì Cass. ord. n. 27883/2024).

Come ha già affermato la Consiglieracon la P.D.A., non è possibile evitare questa sanzione mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio (Cass. sez. un. n. 10648/2017; Cass. sez. un. n. 21349/2022), poiché tale rimedio è utilizzabile solo nel caso in cui il termine per ricorrere per cassazione sia ricollegato dalla legge alla comunicazione del provvedimento, adempimento che finisce poi nel fascicolo d’ufficio, la cui acquisizione consente, quindi, a questa Corte di poter verificare il rispetto del termine breve di impugnazione e, quindi, la tempestività del ricorso per cassazione.

Diversamente, quello stesso rimedio non è utilizzabile – ovviamente – qualora il predetto termine di impugnazione sia dalla legge ricollegato alla notifica della sentenza impugnata ad iniziativa di parte, che, come tale, non è destinata ad essere acquisitanel fascicolo d’ufficio, sicché l’acquisizione di tale fascicololascerebbe comunque questa Corte nell’impossibilità di verificare la tempestività del ricorso per cassazione. 2.-L’esito decisorio della presente ordinanza è conforme alla proposta di definizione accelerata. Pertanto vanno altresì pronunziate le condanne di cui all’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., visto l’espresso richiamo nell’art. 380 bis, ult. co., c.p.c., secondo le misure indicate nel dispositivo.

Trattasi invero della codificazione, attraverso una valutazione legale tipica, di un'ipotesi di abuso del processo. E pur volendo darne un'interpretazione costituzionalmente compatibile (Cass. sez. un., ord. n. 36069/2023), nel caso concreto non sussistevano ragioni che potessero giustificare l’istanza di decisione secondo un criterio ragionevole di prudenza. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, nonché a pagare alla controricorrente la somma di euro 2.000,00 e alla cassa delle ammende la somma di euro 2.000,00.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’