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Ordinanza — n. 24805/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows worker's appeal on fixed-term contract succession, rejecting statutory limitation defenses due to potential abuse of temporary employment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24805/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the lower court's dismissal of the worker's claim regarding fixed-term contract succession. The court found that while the worker missed the statutory deadline to challenge earlier contracts, the challenge to the final contract required an incidental review of the entire sequence to detect abuse. Consequently, the court held that the lower courts failed to properly evaluate whether the repeated contracts constituted an evasion of temporary employment protections.

Regesto Legislator

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Art. 32 legge n. 183/2010; Art. 5 co. 4 D.lgs. n. 368/2001: In cases of successive fixed-term contracts, a challenge to the final contract does not preclude the court from reviewing the entire sequence to determine if the succession constitutes an abuse of temporary employment rules.

Parole chiave

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succession fixed-term contracts statutory limitation period abuse of temporary employment contract succession doctrine evasion of temporary work directive contratti a tempo determinato successivi contratto di durata durata dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 32 legge n. 183/2010
L’adito Tribunale ha rigettato la domanda sia per intervenuta decadenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 legge n. 183/2010 e art.
Art. 5 co. 4 D.lgs. n. 368/2001
34/2014; ha specificato, infine, che per tutti i contratti precedenti non era configurabile la violazione della disciplina ex art. 5 co. 4 D.lgs. n. 368/2001, in materia di successione di contratti a termine, peraltro inapplicabile trattandosi di attività stagionale.
Art. 34 co. 4 legge n. 183/2010
Art. 6 legge n. 604/1966
183/2010 e art. 6 legge n. 604/1966, risultando tardiva l’impugnazione del lavoratore presentata solo il 26.9.2014, relativamente ai contratti stipulati sino al 2013, sia perché, relativamente all’ultimo (dall’1.7.2014 al 31.7.2014 con proroga al 31.8.2014) il contratto era conforme all’art.
Art. 1 co. 1 lett. a) d.l. 34/2014
604/1966, risultando tardiva l’impugnazione del lavoratore presentata solo il 26.9.2014, relativamente ai contratti stipulati sino al 2013, sia perché, relativamente all’ultimo (dall’1.7.2014 al 31.7.2014 con proroga al 31.8.2014) il contratto era conforme all’art. 1 co.
art. 32 legge n. 183/2010
L’adito Tribunale ha rigettato la domanda sia per intervenuta decadenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 legge n. 183/2010 e art.
art. 6 legge n. 604/1966
183/2010 e art. 6 legge n. 604/1966, risultando tardiva l’impugnazione del lavoratore presentata solo il 26.9.2014, relativamente ai contratti stipulati sino al 2013, sia perché, relativamente all’ultimo (dall’1.7.2014 al 31.7.2014 con proroga al 31.8.2014) il contratto era conforme all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22861/2022
Cass. n. 4960/2023
C-681/18
C-232/2022
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20106-2021 proposto da: MATARRELLI STEFANIA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA OCCHIONERO; -ricorrente - contro HEINEKEN ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO CLAUDIO SCHIAVONE; -controricorrente – avverso la sentenza n. 68/2021 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 23/02/2021 R.G.N. 14/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Oggetto Contratto a tempo determinato e altro R.G.N.20106/2021 Cron. Rep. Ud10/06/2025 Fatti di causa 1. Stefania Matarrelli, premesso di avere prestato attività lavorativa in favore della Heineken Italia S.p.a. in forza di dieci contratti a termine dal 22.4.2002 all’11.4.2011 e in forza di tre contratti di somministrazione stipulati con Adecco Italia S.p.a. dal 2.5.2012 al 31.8.2014, ha chiesto al Tribunale di Taranto che fosse dichiarata la nullità del contratto di lavoro del 22.4.2002 e successive reiterazioni, nonché la costituzione di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato e la condanna della società al pagamento delle dovute differenze retributive.

2. L’adito Tribunale ha rigettato la domanda sia per intervenuta decadenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 legge n. 183/2010 e art. 6 legge n. 604/1966, risultando tardiva l’impugnazione del lavoratore presentata solo il 26.9.2014, relativamente ai contratti stipulati sino al 2013, sia perché, relativamente all’ultimo (dall’1.7.2014 al 31.7.2014 con proroga al 31.8.2014) il contratto era conforme all’art. 1 co. 1 lett.

a) d.l. 34/2014; ha specificato, infine, che per tutti i contratti precedenti non era configurabile la violazione della disciplina ex art. 5 co. 4 D.lgs. n. 368/2001, in materia di successione di contratti a termine, peraltro inapplicabile trattandosi di attività stagionale.

3. La Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha confermato la pronuncia di primo grado sottolineando che l’impugnazione dell’ultimo dei contratti di somministrazione a termine non si estendeva a tutti i pregressi contratti succedutisi nel tempo, senza tacere che l’apposizione del termine ben si coordinava, nel caso in esame, con la natura stagionale dell’attività (intesa sindacale 17.3.018 in atti) e che, nell’ipotesi di contratto di somministrazione di lavoro la legittimazione faceva capo al somministrante e non all’utilizzatore.

4. Avverso la sentenza di secondo grado Stefania Matarrelli ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso Heineken Italia S.p.a.

5. La società ha depositato memoria.

6. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. C on il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, degli artt. 34 co. 4 legge n. 183/2010, art. 5 co. 4 bis D.lgs. n. 368/2001 e art. 24 co. 1 Cost. Si sostiene che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che, per fare valere la illegittima successione di contratti a termine per superamento del limite massimo di cui all’art. 5 co. 4 bis D.lgs. n. 368/2001, l’istante avrebbe dovuto impugnare nel termine di decadenza di cui all’art. 32 legge n. 183/2010 tutti i singoli contratti succedutisi nell’arco temporale dedotto in giudizio (2002 –2014); si deduce, invece, che il lavoratore, quando impugni nel rispetto del termine di decadenza un solo contratto, qualunque esso sia, che risultasse stipulato dopo la maturazione del limite di trentasei mesi per effetto di intercorsi contratti pregressi, aveva diritto a conseguire la declaratoria di illegittimità di quel contratto in quanto stipulato in assenza delle condizioni legittimanti la sua conclusione.

3. Con il secondo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, degli artt. 11 e 12 delle preleggi, dell’art. 1362 co. 1 cod. civ. e dell’art.116 co. 1 cpc, perché la Corte di appello, nel ritenere assorbente la eccezione di decadenza dalla impugnativa dei contratti precedenti all’ultimo, ha sostanzialmente omesso di esaminare la questione concernente l’applicabilità dell’Accordo del 17.3.2008 circa la natura stagionale dei contratti in questione: in particolare, omettendo di valutare che, prima dell’Accordo sindacale in questione, confluito tra gli allegati al contratto collettivo nazionale, l’attività di produzione e distribuzione di birra non era inclusa nel DPR n. 1525/1963 (richiamato dall’art. 5 co. 4 ter D.lgs. n. 368/2001) né la Circolare del Ministero del Lavoro del 16.1.1964 avrebbe mai potuto modificare o integrare con valore normativo l’elenco tassativo dettato nel DPR n. 1525/1963 sopra citato.

4. Il primo motivo è fondato.

5. La gravata sentenza non è, infatti, in linea con il recente orientamento affermatosi in sede di legittimità secondo cui, in tema di successione di contratti di lavoro in somministrazione a termine, ove l'impugnazione stragiudiziale venga rivolta solo nei confronti dell'ultimo contratto della serie, il giudicato sull'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti precedenti non preclude l'accertamento dell'abusiva reiterazione, atteso che la vicenda contrattuale, pur insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell'utilizzatore per la intervenuta decadenza, può rilevare come antecedente storico che entra a far parte di una sequenza di rapporti, valutabile, in via incidentale, dal giudice, al fine di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della Direttiva 2008/104, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenze del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18 e del 17 marzo 2022 in causa C-232/20 (Cass. n. 22861/2022 e Cass.n. 4960/2023).

6. La impugnazione dell’ultimo contratto di somministrazione (dall’1.7.2012 al 31.7.2014 poi prorogato fino al 31.8.2014), avvenuta il 29.9.2014, comunque richiedeva, pertanto, da parte dei giudici del merito, una valutazione incidentale su tutta la sequenza dei contratti intercorsi tra le parti ai fini di verificare la sussistenza delle condizioni legittimanti la conclusione dell’ultimo in un contesto di dedotto superamento dei trentasei mesi.

7. Il secondo motivo è anche esso fondato.

8. Deve preliminarmente evidenziarsi che le argomentazioni in ordine alla natura stagionale dell’attività (ritenuta dalla Corte territoriale tale in base all’intesa sindacale del 17.3.2008, senza alcuna altra spiegazione), così come l’altra affermazione che, nell’ipotesi di contratto di somministrazione di lavoro la legittimazione fa capo al somministrante (col quale è intercorso il rapporto contrattuale del lavoratore) e non all’utilizzatore, sono state svolte ad abundantiam , senza cioè che fossero la conseguenza di statuizioni minime della pronuncia, costituite dalla sequenza “fatto, effetto, norma, suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia.

9. In quanto prive di effetti giuridici, esse non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione per cui, effettivamente, le stesse non possono qualificarsi autonome rationes decidendi e, quindi, è ravvisabile una omessa valutazione sul punto oggetto della censura, a prescindere dalla ritenuta decadenza.

10. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto.

11. La gravata sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Bari, individuata quale giudice di rinvio, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto del citato principio di diritto in tema di decadenza nell’ipotesi di successione di contratti a termine e di contratti di somministrazione a termine e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Bari, qua