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Ordinanza — n. 24802/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court orders losing party to pay litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24802/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal process extinguished after the appellant, Trenitalia S.p.A., formally withdrew the lawsuit. While the workers had previously won their claims for private employment remuneration at the appellate level, the appellant voluntarily abandoned the case during the proceedings. Consequently, the court ruled that the appellant must bear the litigation costs, including professional fees and disbursements, based on the principle of virtual defeat.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings, and the withdrawing party is condemned to pay the litigation costs of the opposing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation virtual defeat principle private employment remuneration motivi di cassazione lite in materia di tariffa ricorso del personale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11008-2023 proposto da: TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI; -ricorrente - contro D'AMBROSIO LEONARDO, VIVOLI DANTE MAURIZIO, rappresentati e difesi dall'avvocato ROBERTO CARAPELLE; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 967/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/11/2022 R.G.N. 896/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Oggetto Retribuzione rapporto privato R.G.N.11008/2023 Cron. Rep. Ud10/06/2025 Fatti di causa che, con la sentenza n. 967/2022, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado con cui erano state accolte le domande dei lavoratori in epigrafe indicati proposte nei confronti di Trenitalia S.p.a.; che avverso la decisione di secondo grado la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi; chegli intimati hanno resistito con controricorso; chela consigliere a ciò delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., sul presupposto della infondatezza dello stesso; chericevuta la comunicazione della proposta, il Difensore della società ricorrente ha formulato tempestiva istanza di decisione del ricorso, la cui trattazione è stata quindi fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; cheil Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

Ragioni della decisione che nelle more del giudizio, dopo la richiesta di decisione, è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte della ricorrente dando atto della conformità della proposta all’orientamento che si era consolidato in sede di legittimità; che i lavoratori prendevano atto della rinuncia ed insistevano per la condanna alle spese di lite in loro favore, con distrazione; che deve, pertanto, dichiararsi estinto il processo all’esito della rinuncia agli atti della ricorrente; chesussiste la responsabilità per le spese della rinunciante, in applicazione dei principi di causalità e della soccombenza virtuale, in ragione delle precedenti decisioni prese da questa Corte in controversie analoghe, che hanno visto appunto la soccombenza della rinunciante; che le spese, liquidate come da dispositivo, devono essere distratte in favore del Difensore dei controricorrenti dichiaratosi antistatario.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.200,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge, con distrazione in favore del Difensore dei controricorrenti dichiaratosi antistatario.