Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24560/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows employer to deduct taxes from wages, ruling abrogated law did not shift tax burden to worker.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24560/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court allowed Trenitalia S.p.A. to deduct taxes from Antonio Sanna's wages, overturning the lower court's order for gross payment. While the court acknowledged the temporary abrogation of a specific solidarity clause, it ruled that general tax laws still required the employer to withhold and remit taxes. Consequently, the employer remains liable for the net amount, not the gross sum, as the statutory obligation to act as a tax collector persisted.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 29 D.lgs. n. 276/2003; Art. 3 co. 8 D.l. n. 97/2008: The temporary abrogation of the solidarity clause regarding tax withholdings does not shift the fiscal burden to the worker, as the employer remains the statutory tax collector obligated to pay the net amount.

Parole chiave

Generato dall'IA
solidary liability tax withholdings employer obligation gross vs net wages temporary abrogation substitute tax collector labor remuneration arretrati di salario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 29 D.lgs. n. 276/2003
e di avere ottenuto da Trenitalia S.p.a., debitrice in solido ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003 il pagamento della retribuzione degli ultimi quattro mesi del rapporto, che Trenitalia S.p.a.
Art. 35 co. 34 del d.l. n. 223/2006
Per quello che interessa in questa sede, i giudici di seconde cure rilevavano che l’art. 35 co. 34 del d.l. n. 223/2006, convertito nella legge n.
Art. 3 co. 8 del d.l. n. 97/2008
248/2006, che stabiliva la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore anche per l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, era stato effettivamente abolito dall’art. 3 co. 8 del d.l. n. 97/2008 conv.
Art. 64 co. 2 DPR n. 600/73
602/73 e dell’art. 64 DPR n.
Art. 35 DPR n. 600/73
600/73 non era stata modificata e, quindi, una responsabilità del sostituito, per omesso versamento delle ritenute stesse era ipotizzabile, ai sensi dell’art. 35 DPR n. 600/73, unicamente in caso di mancatoloro versamento.
art. 29 D.lgs. n. 276/2003
e di avere ottenuto da Trenitalia S.p.a., debitrice in solido ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003 il pagamento della retribuzione degli ultimi quattro mesi del rapporto, che Trenitalia S.p.a.
art. 35 comma 34 legge n. 223/2006
248/2006 che ha abrogato l’art. 35 comma 34 legge n. 223/2006 estensivo della responsabilità solidale di cui all’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8607-2021 proposto da: TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LEONARDO ALESII; -ricorrente - contro SANNA ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE CURRELI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 174/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 28/09/2020 R.G.N. 268/2019; Oggetto Altre ipotesi rapporto privato R.G.N.8607/2021 Cron.

Rep. Ud21/05/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. Fatti di causa 1. Antonio Sanna chiedeva al Tribunale di Cagliari, premesso di avere lavorato fino al 23.12.2010 alle dipendenze della società appaltatrice Geas S.r.l. e di avere ottenuto da Trenitalia S.p.a., debitrice in solido ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003 il pagamento della retribuzione degli ultimi quattro mesi del rapporto, che Trenitalia S.p.a. fosse condannata anche a pagargli la somma di euro 2.421,05, di cui euro 1.358,15 per incrementi mensili maturati dal maggio 2009 alla cessazione del rapporto ed euro 1.062,90 a titolo di una tantum.

2. L’adito Tribunale, nel contraddittorio tra le parti, condannava la società convenuta al pagamento della sola una tantum e al netto dell’imposta.

3. La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza n. 174/2020, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava Trenitalia S.p.a. al pagamento, in favore di Antonio Sanna, anche dell’importo di euro 1.358,15, in aggiunta agli euro 1.062,90, e di versare tali somme al lordo delle imposte.

4. Per quello che interessa in questa sede, i giudici di seconde cure rilevavano che l’art. 35 co. 34 del d.l. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, che stabiliva la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore anche per l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, era stato effettivamente abolito dall’art. 3 co. 8 del d.l. n. 97/2008 conv. in legge n. 129/08 (per poi essere reintrodotto dal D.lgs. n. 175/2014, art. 28 co. 2, non applicabile però nel caso di specie ratione temporis); tuttavia, ritenevano che tale abrogazione non potesse comportare la conseguenza che l’imposta gravasse sul lavoratore il quale, perciò, aveva diritto, da parte della committente, a percepire il lordo della intera retribuzione, per poi procedere ai dovuti versamenti, e non solo il netto.

5. Avverso tale decisione Trenitalia S.p.a. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resisteva con controricorso Antonio Sanna.

6. Le parti depositavano memoria.

7. Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. Ragioni della decisione 1. Con l’unico articolato motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione del d.l. n. 97/2008, art. 3 co. 8 conv. in legge n. 248/2006 che ha abrogato l’art. 35 comma 34 legge n. 223/2006 estensivo della responsabilità solidale di cui all’art. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003, anche al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, nonché dell’art. 35 DPR n. 602/73 e dell’art. 64 DPR n. 600/1973 e dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003, come novellato dall’art. 1 comma 911 della legge n.27.12.206 n. 296.

Trenitalia S.p.a. sostiene che, premesso che nella fattispecie la versione dell’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 applicabile era quella vigente dal 1° maggio 2009 al novembre 2010, data di cessazione del rapporto di lavoro del Sanna, la quale prevedeva una forma di responsabilità solidale in senso stretto in ordine alla prestazione richiesta (eadem res debita) e che l’abrogazione dell’art. 35 co. 34 d.l. n. 223/06 ad opera del d.l. n. 97/2008 non aveva modificato l’obbligo che continuava a gravare (in base all’art. 64 co. 2 DPR n. 600/73) sul datore di lavoro di versare le ritenute al fisco da lavoro dipendente, a prescindere dal titolo in virtù del quale la retribuzione fosse stata corrisposta, non era esatto affermare che il lavoratore avrebbe dovuto ricevere la somma al lordo in quanto obbligato in solido, atteso che tale responsabilità operava solo se il sostituto non avesse effettuato le ritenute.

La società obietta che comunque il vincolo solidale tra datore (appaltatore) e committente ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003 non escludeva la sussistenza dell’obbligo ex lege di dovere effettuare le ritenute in quanto sostituto di imposta, tanto è che, con il D.lgs. n. 175/2014, era stato reintrodotto l’onere, in capo al committente, di assolvere anche agli obblighi del sostituto di imposta.

2. Il motivo è fondato.

3. Effettivamente il dato normativo da cui partire è costituito dalla disposizione di cui all’art. 29 D.lgs. n. 276/2003, ratione temporis applicabile alla data di cessazione del rapporto di lavoro del Sanna, che prevedeva che «[…] in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anno dalla cessazione dell’appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi previdenziali dovuti».

4. Orbene, è chiaro che si verte in una ipotesi di obbligazione solidale in cui viene tutelato l’interesse del lavoratore all’esatto adempimento della medesima prestazione che avrebbe dovuto ricevere dal datore di lavoro, nella su a componente di obbligazione retributiva, con le connesse ritenute fiscali e contributive.

5. In linea generale, quindi, il committente ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003 è tenuto ad assolvere i suddetti obblighi: retribuzione, ritenute fiscali e versamento contributi previdenzialitrattenuti alla fonte.

6. In questo contesto, l’abrogazione dell’art. 35 co. 34 del d.l. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006 («Resta fermo quanto previsto dall’art. 29 comma 2 decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche alla responsabilità solidale per l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente»), ad opera dell’art. 3 co. 8 del D.l. n. 97/2008, a sua volta convertito nella legge n. 129/2008, non può assumere la valenza di attribuire al lavoratore il costo delle ritenute fiscali e contributive né di imporre il pagamento della retribuzione al lavoratore, da parte del committente ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003, al lordo, in primo luogo, perché la disposizione abrogata riguardava solo il versamento delle ritenute fiscali (e non anche dei contributi previdenziali di cui all’art. 29 D.lgs. n. 276/2003) e, in secondo luogo, perché comunque la norma generale, in tema di sostituto di imposta tenuto al versamento delle ritenute fiscali, rappresentata dall’art. 64 co. 2 DPR n. 600/73 non era stata modificata e, quindi, una responsabilità del sostituito, per omesso versamento delle ritenute stesse era ipotizzabile, ai sensi dell’art. 35 DPR n. 600/73, unicamente in caso di mancatoloro versamento.

7. Anche, pertanto, nel periodo temporale di abrogazione dell’art. 35 co. 34 d.l. n. 223/2006 (il cui obbligo, si ripete, è stato poi esplicitamente ripristinato nel 2014) una lettura sistematica di tutte le disposizioni normative induce a ritenere che il committente responsabile in solido con l’appaltatore ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003 comunque era tenuto a provvedere al pagamento della retribuzione al netto delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali dovuti per legge (questi ultimi previsti espressamente dall’art. 29 citato), il cui onere era in capo allo stesso quale sostituto di imposta.

8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto e, previa cassazione della sentenza impugnata in parte qua e non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarando che le somme spettanti ad Antonio Sanna devono essere erogate al netto, fermo restando l’obbligo di Trenitalia S.p.a. di operare e versare le ritenute fiscali e i contributi previdenziali di legge quale sostituto di imposta.

9. Le statuizioni sulle spese dei due gradi di merito vanno confermate nei sensi decisi dal primo e dal secondo giudice, mentre quelle del presente giudizio, attesa la novità della questione esaminata, vanno interamente compensate tra le parti. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in parte qua e, decidendo nel merito, dichiara che le somme spettanti ad Antonio Sanna devono essere erogate al netto, fermo restando l’obbligo di Trenitalia S.p.a. di operare e versare le ritenute fiscali e i contributi previdenziali di legge quale sostituto di imposta. Conferma le statuizioni sull