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Ordinanza — n. 24558/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against labor court annulment of dismissal for abuse of 104/92 leave rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24558/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the employer's appeal against a lower court decision that annulled a dismissal and ordered reinstatement. The labor court found the dismissal abusive because the employee used disability leave for indirect assistance activities outside work hours, citing violations of the right to defense and lack of evidence regarding investigator authorization. The cassation court dismissed the appeal, ruling that assessing the concrete abuse of leave rights belongs to the trial court's factual appreciation and that the omission of specific facts in disciplinary proceedings does not automatically violate procedural rights.

Regesto Legislator

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Art. 33 l. 104/92; Art. 7 Statuto dei Lavoratori: The assessment of whether leave under Law 104/1992 was abused through indirect activities belongs to the trial court's factual appreciation, and the indication of facts in disciplinary proceedings suffices for defense without requiring prior sharing of investigative reports.

Parole chiave

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abuse of disability leave indirect assistance activities right to defense violation disciplinary power exercise investigative report sharing aiuti all'occupazione lavoro ausiliare congruità delle ricerche di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 33 l. 104/1992
Art. 7 Statuto dei Lavoratori
Art. 360 c.p.c. n. 4
Il terzo motivo deduce violazione ex art. 360 numero quattro e 112 c.p.c., per illogicità del rilievo dell’assenza di prove circa la simulazione di malattia.
Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Il quarto motivo deduce violazione dell’art. 115 c.p.c. (invocando l’art.
art. 115 c.p
Il quarto motivo deduce violazione dell’art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cassazione n. 6468 del 2024
Cassazione n. 509 del 2018
Cassazione n. 29062 del 2017
Cassazione n. 30676 del 2018
Cassazione n. 21529 del 2019
Cassazione n. 25290 del 2022
Cassazione n. 8306 del 2023
Cassazione n. 17993 del 2023
Sez. L Ordinanza n. 3820 del 07/02/2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9642/2024 R.G. proposto da SALERNO TRAGHETTI TERMINAL S.R.L., elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato FREDA ANNUNZIATA (FRDNNZ59T48G990J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CICALESE ANNA RAFFAELLA, elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CENTOMIGLIA ANTONIETTA (CNTNNT62A42C361W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 38/2024 depositata il 28/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 28.2.24 la corte d’appello di Salerno, in riforma di sentenza del 4.10.23 del tribunale della stessa sede, ha annullato il licenziamento intimato al lavoratore in epigrafe e ordinato la reintegrazione dello stesso con indennità risarcitoria di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto e versamento dei contributi. In particolare, la corte territoriale -premesso che il licenziamento era stato intimato per preteso uso abusivo dei permessi ex lege 104/92, utilizzati per finalità diverse- la corte di territoriale ha ritenuto che lo svolgimento di attività poteva essere anche indiretta di assistenza (cfr.

Cassazione 20243 del 20), con attività diverse quali fare la spesa, acquistare farmaci eccetera, e non andava resa necessariamente nelle ore di lavoro (vedi in particolare pagina 10 della sentenza); la corte quindi ha ravvisato violazione del diritto di difesa per la messa a disposizione solo in giudizio del report investigativo e difetto di prova circa l’autorizzazione degli investigatori alla data dei fatti. Avverso tale sentenza ricorre il datore per quattro motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.

CONSIDERATO CHE: In primo motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 33 l. 104/92 per avere escluso la necessità di relazione causale tra permessi e assistenza. Il motivo è privo di pregio. Invero, come precisato da ultimo da Cassazione n. 6468 del 24, la verifica in concreto, sulla base dell'accertamento in fatto della condotta tenuta dal lavoratore in costanza di beneficio, dell'esercizio con modalità abusive difformi da quelle richieste dalla natura e dalla finalità per cui il congedo è consentito, appartiene alla competenza ed all'apprezzamento del giudice di merito (in termini:

Cass. n. 509 del 2018; v. anche Cass.n. 29062 del 2017; Cass. n. 30676 del 2018; Cass. n. 21529 del 2019), sicché la pretesa di un sindacato di legittimità sul punto esorbita dai poteri di questa Corte (ancora di recente: Cass. n. 25290 del 2022; Cass. n. 8306 del 2023; Cass. n. 17993 del 2023). Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 7 dello statuto dei lavoratori per avere la corte territoriale ritenuto rilevante l’omissione della condivisione del report investigativo prima del giudizio. Il motivo va disatteso, posto che si è già detto (Sez.

L - , Ordinanza n. 3820 del 07/02/2022, Rv. 663869 - 01) che, in tema di esercizio del potere disciplinare, la contestazione dell'addebito ha la funzione di indicare il fatto contestato al fine di consentire la difesa del lavoratore, mentre non ha per oggetto le relative prove, soprattutto per i fatti che, svolgendosi fuori dall'azienda, sfuggono alla diretta cognizione del datore di lavoro; conseguentemente, è sufficiente che quest'ultimo indichi la fonte della sua conoscenza. Nel caso di specie, non sono stati preindicati specificamente i fatti addebitati e, peraltro, non è stato dimostrato nemmeno in giudizio che il personale autore del report fosse autorizzato.

Il terzo motivo deduce violazione ex art. 360 numero quattro e 112 c.p.c., per illogicità del rilievo dell’assenza di prove circa la simulazione di malattia. Il motivo è privo di decisività, atteso che l’assenza di simulazione di malattia non è un motivo alla base dell’annullamento del licenziamento, e quindi va disatteso. Il quarto motivo deduce violazione dell’art. 115 c.p.c. (invocando l’art. 360 numero 4 e 5 c.p.c.), per avere trascurato che l’autorizzazione prefettizia era valida. Anche tale motivo è inammissibile in quanto non decisivo, posto che la corte territoriale non ha dato rilevanza alle autorizzazioni dell’agenzia investigativa ma all’indicazione omessa dei fatti addebitati.

Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma