Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days of silence on the court's proposal for judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Fava Corradina, challenged a lower court decision against INPS but remained silent after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal waiver of the right to proceed, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay the INPS's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of the court's proposal for judgment constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4199/2025 R.G. proposto da: FAVA CORRADINA, elettivamente domiciliato in SIRACUSA DOM DIG VIALE TERACATI 75, presso lo studio dell’avvocato AMBROGIO ORNELLA (MBRRLL73C57I754P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) -controricorrente- nonchè contro ADER Numero registro generale 4199/2025 Numero sezionale 794/2025 Numero di raccolta generale 24535/2025 Data pubblicazione 04/09/2025 -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1222/2024 depositata il 24/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate, in favore dell’Inps, come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Inps, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 02/09/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 4199/2025 Numero sezionale 794/2025 Numero di raccolta generale 24535/2025 Data pubblicazione 04/09/2025