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Ordinanza — n. 24449/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against INPS, ruling all business income must be included in social security contribution base.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24449/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected Michele Santoro's appeal against the INPS, upholding the lower court's decision to include all business profits in the social security contribution base. The court held that the law requires aggregating revenues from both commercial and industrial enterprises without distinction, aligning social security rules with tax law principles. Consequently, the appellant's argument to exclude industrial income was found legally unfounded and the appeal was dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 1 della legge n. 233 del 1990; Art. 3 Cost.: The total of all business income, regardless of whether it stems from commercial or industrial activity, must be included in the base for calculating social security contributions for self-employed individuals.

Parole chiave

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social security contributions business income aggregation commercial vs industrial activity self-employed contribution base INPS contribution calculation calcolo dei contributi computo del reddito imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

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Art. 1 della legge n. 233 del 1990
384 del 1992, il giudice delle leggi ha rilevato che la contribuzione previdenziale è ancorata«alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, e non più soltanto al reddito annuo derivante dall’attività d’impresa che dà titolo all’iscrizione (art. 1 della legge n.
Art. 3 Cost.
Tale trattamento differenziato non è lesivo del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in considerazione delle differenze che intercorronotra redditi di capitale e redditi d’impresa (sentenza n.
Art. 44, comma 1, lettere e, del D.P.R. n. 917 del 1986
6.– Dalla base imponibile s ono esclusi , per contro, i redditi di capitale (art. 44,comma 1, lett era e , del d.P.R.
comma 1-bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 1968
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 de
art. 3 Cost
Tale trattamento differenziato non è lesivo del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in considerazione delle differenze che intercorronotra redditi di capitale e redditi d’impresa (sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, n. 354 del 2001
Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540
917 del 1986 ) , come quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540).
Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315
10.–Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
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Testo completo

2024proposto da SANTORO MICHELE, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato MARCO DIBITONTO, con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC del difensore – ricorren te – contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocatiCARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 1056 del 20 23 del la CORTE D’APPELLO DIBARI, depositata il 5 luglio 20 23 (R.G.N. 1022 /20 22 ).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 8 maggio2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA R.G.N.207/2024 Cron. Rep. C.C. 28/5/2025 giurisdizione Contributi alla Gestione commercianti. Computo dei redditi d’impresa. -2 - 1.–Con sentenza n. 1056 del 2023, depositata il 5 luglio 2023, la Corte d’appello di Bari ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Foggia, ha respinto il ricorso proposto dall’ingegnere Michele Santoro, allo scopo di escludere la quota di partecipazione agli utili dell’impresa individuale Cise Costruzioni dalla base imponibile della contribuzione dovuta alla Gestione commercianti.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha evidenziato che la contribuzione fissa e quella a percentuale, dovute dal lavoratore autonomo, sono commisurate alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono. Nel caso di specie, pertanto, occorre tener conto della «contemporanea compartecipazione del Santoro ad un’impresa commerciale in qualità di legale rappresentante, da cui è scaturita la c.d. contribuzione fissa, e ad un’impresa individuale avente carattere commerciale in qualità di titolare, da cui è scaturita la c.d. contribuzione a percentuale, a nulla rilevando la natura dell’attività svolta in seno all’impresa individuale (nella specie, industriale)» (pagina 6 della sentenza d’appello).

Difatti, il dato letterale della disciplina vigente, anche alla luce dell’interpretazione delineata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 354 del 2001, non consente di operare alcuna distinzione in base alla «natura dell’attività dalla quale è scaturito un reddito di impresa, sia essa commerciale ovvero industriale» (pagina 7 della pronuncia impugnata). In definitiva, si dimostra fondata la pretesa dell’Istituto, in quanto l’ingegnere Santoro ha assunto sia la vestedi legale rappresentante di Evolution s.r.l., società di capitali di natura commerciale, sia quella di «titolare di ditta individuale, equiparabile a quella di socio di società di persone, avente natura commerciale – la Cise Costruzioni dell’Ing.

Santoro Michele – con percezione di utili derivanti da entrambe e -3 - conseguente obbligo di assoggettamento a contribuzione sulla totalità dei redditi» (pagina 8 della pronuncia d’appello). 2.–L’ingegnere Michele Santoro ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando due motivi di censura. 3.–L’INPS replica con controricorso. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con il primo motivo, il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e, in particolare, sull’appartenenza dell’impresa Cise Costruzioni al settore industria e non al settore commercio. 2.– Con la seconda critica, il ricorrente deduce la violazione e l’errata applicazione dell’art. 3-bis del decreto - legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente applicato tale disciplina, riferita soltanto ai soci di società di persone aventi natura commerciale, anche all’ipotesi di esercizio di «attività imprenditoriale edile con una ditta individuale (Cise Costruzioni dell’Ing.

Santoro Michele» (pagina 6 del ricorso per cassazione). 3.– Le censure, tra loro connesse, possono essere scrutinate congiuntamente e si dimostrano, nel loro complesso, infondate. 4.– Come si può desumere anche dagli stralci della sentenza impugnata riprodotti nei “Fatti di causa”, i giudici d’appello hanno tenuto conto dell’attività svolta dall’impresa Cise Costruzioni, senza trascurare le deduzioni difensive dell’odierno ricorrente, e hanno affermato la sussistenza dell’obbligo di corrispondere la contribuzione, in coerenza con i princìpi oramai consolidati nella giurisprudenza di -4 - questa Corte, che hanno puntualmente richiamato e ricostruito nei loro presupposti applicativi (pagina 9 della sentenza impugnata).

A tale riguardo assume importanza dirimente il rilievo che il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale, in quanto dedito a un ’ attività lavorativa caratterizzata da tutti i requisiti indispensabili per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debbaincludere nella base imponibile, sulla quale calcolare i contributi , la totalità dei redditi d’impresa, così come definit i dalla disciplina fiscale. Si devono considerare, dunque, tutti i redditi che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), in base a un’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992 (Cass., sez. lav., 12 dicembre 2017, n. 29779; di recente, Cass., sez. lav., 4 luglio 2023, n. 18892), avvalorata anche dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 354 del 2001). 5.–Il legislatore ha scelto d’includere nella base imponibile anche redditi che non trovano causa nell’attività di lavoro e ha configura to una base imponibile incentrata sulla totalità dei redditi d’impresa ecosì corrispondente a quella operativa nell’àmbito tributario.

In tal modo, si attua «la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale, quanto alla definizione proprio della base imponibile, a testimonianza di una esigenza di tendenziale armonizzazione in materia» (sentenza n. 354 del 2001, cit.,punto 6 del Considerato in diritto). Nel vagliare la legittimità costituzionale del citato d.l. n. 384 del 1992, il giudice delle leggi ha rilevato che la contribuzione previdenziale è ancorata«alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, e non più soltanto al reddito annuo derivante dall’attività d’impresa che dà titolo all’iscrizione (art. 1 della legge n. 233 del 1990)» (ancora il punto 6 del Considerato in diritto). -5 - Su questo rilievo s’incardina la ratio decidendi della pronuncia impugnata (pagina 6), che ha rimarcato comel’ampio riferimento alla totalità dei redditi d’impresa, senza distinzioni di sorta,non si presti a essere inteso nel senso riduttivo che anche l’odiernoricorso propugna, trascurando di confutare in modo convincente la pertinenza deiprincìpi di diritto enunciati in termini generali da questa Corte. 6.– Dalla base imponibile s ono esclusi , per contro, i redditi di capitale (art. 44,comma 1, lett era e , del d.P.R. n. 917 del 1986 ) , come quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540).

Tale trattamento differenziato non è lesivo del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in considerazione delle differenze che intercorronotra redditi di capitale e redditi d’impresa (sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 del Considerato in diritto). 7. – Nell’includere nella base imponibile, ai fini del computo della contribuzione dovuta, la totalità dei redditi d’impresa, la Corte di merito si è uniformata ai princìpi in esame, senza incorrere negli errores in iudicandodenunciati nel ricorso. 8.–Dalle considerazioni illustrate deriva il rigetto del ricorso. 9.–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta. 10.–Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M La Corterigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro -6 - 2.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 de