Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of termination. The appellant, representing a national pension fund, did not act to preserve the case against the opposing party's appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of termination within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18138/2022 R.G. proposto da: CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliato in Roma Via Po 25/b, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO (PSSRRT48D30H501V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMMARIA FRANCESCO (GMMFNC69E21A345B) -ricorrente- contro CACACE PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UMBRIA 7, presso lo studio dell’avvocato LA VIA SERGIO (LVASRG63L18H501Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso PROVVEDIMENTO di CORTE D'APPELLO ROMAn.2368/2022 depositata il 30/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 18138/2022 Numero sezionale 792/2025 Numero di raccolta generale 24433/2025 Data pubblicazione 03/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 02/09/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 18138/2022 Numero sezionale 792/2025 Numero di raccolta generale 24433/2025 Data pubblicazione 03/09/2025