Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, representing the National Pension Fund for Commercial Doctors, did not act within the statutory timeframe, while the respondent, Stefano Zanetti, argued for the dismissal of the proceedings. The court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the extinction of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within 40 days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 245/2025 R.G. proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 11, presso lo studio dell’avvocato MARTONE MICHEL (MRTMHL74A08Z110B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCCHETTI GIANLUCA (LCCGLC78S08H501V) -ricorrente- contro ZANETTI STEFANO, elettivamente domiciliato in RIMINI CORSO D'AUGUSTO 134 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato GARATTONI GIANFRANCESCO (GRTGFR74R24H294W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.157/2024 depositata il 27/06/2024 Numero registro generale 245/2025 Numero sezionale 790/2025 Numero di raccolta generale 24430/2025 Data pubblicazione 03/09/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 02/09/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 245/2025 Numero sezionale 790/2025 Numero di raccolta generale 24430/2025 Data pubblicazione 03/09/2025