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Ordinanza — n. 24412/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant ordered to pay costs and additional unified contribution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24412/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal process extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the respondent did not join the withdrawal, the court ruled that the withdrawal alone justified the termination of proceedings under the relevant Civil Procedure Code articles. Consequently, the appellant was condemned to pay the litigation costs and the additional unified contribution typically reserved for rejected appeals.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings, obliging the withdrawing party to bear all costs and the additional unified contribution, even without the opposing party's consent.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs unified contribution cassation procedure conseguenze del ritiro rinuncia al diritto ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
380 bis.1 c.p.c.; 5.successivamente la parte ricorrente ha depositato “rinuncia agli atti ex art. 390 c.p.c.”, alla quale ilcontroricorrente non ha aderito; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1.
Art. 391 c.p.c.
deve essere pronunciata l’estinzione del processo a mente dell’art. 391 c.p.c.; 2.in mancanza di adesione alla rinuncia del controricorrent e , ex art.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Carapelle che si è dichiaratoantistatario ; 3.in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 380-bis c.p
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società; ha resistito con controricorso l’intimato; 3.la Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevando l’infondatezza dei motivi di impugnazione;
art. 390 c.p
380 bis.1 c.p.c.; 5.successivamente la parte ricorrente ha depositato “rinuncia agli atti ex art. 390 c.p.c.”, alla quale ilcontroricorrente non ha aderito; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1.
art. 391 c.p
deve essere pronunciata l’estinzione del processo a mente dell’art. 391 c.p.c.; 2.in mancanza di adesione alla rinuncia del controricorrent e , ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23175 del 2015
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18557-2023 proposto da: TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI; -ricorrente - contro MACCARI LUCA , rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO CARAPELLE; -controricorrente – avverso la sentenza n. 328/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/03/2023 R.G.N. 1412/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto Rinuncia R.G.N.18557/2023 Cron. Rep. Ud10/06/2025 RILEVATO CHE 1.la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda del lavorator e in epigrafe, dipendent e di Trenitalia Spa;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società; ha resistito con controricorso l’intimato; 3.la Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevando l’infondatezza dei motivi di impugnazione;

4. la società ricorrente ha depositato nei termini istanza per chiedere la decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; è stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.; 5.successivamente la parte ricorrente ha depositato “rinuncia agli atti ex art. 390 c.p.c.”, alla quale ilcontroricorrente non ha aderito; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1. in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. deve essere pronunciata l’estinzione del processo a mente dell’art. 391 c.p.c.; 2.in mancanza di adesione alla rinuncia del controricorrent e , ex art. 391, commi 2 e 4, c.p.c., il Collegio ritiene che occorra provvedere alla condanna alle spese del giudizio di legittimità della parte ricorrente che vi ha dato causa, liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv.

Carapelle che si è dichiaratoantistatario ; 3.in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015).

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del processo; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 1.500,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi. Così