Cassation court reverses appeal ruling on blood transfusion compensation, ordering retrial due to external res judicata on causation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation reversed the Court of Appeal's decision regarding the three-year statute of limitations for blood transfusion compensation. The appellant argued that the appellate court failed to verify if the patient knew the specific threshold for indemnity, noting only that they knew of the irreversible hepatitis in 2000. The court held that an external res judicata on the right to compensation for damages already existed between the same parties, which established the causal link and the moment of knowledge. Consequently, the appellate court was bound to recognize this res judicata and re-examine the limitation period based on the established facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2900 c.c.; Art. 360 c.p.c.: When an external res judicata on the right to compensation for damages exists between the same parties regarding a blood transfusion case, it binds the court in a subsequent action for medical assistance, requiring the court to recognize the causal link and the moment of knowledge of the injury.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2941-2023 proposto da: , rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE JOSSA; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA SALUTE; -intimato – avverso la sentenza n. 5972/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/01/2022 R.G.N. 2461/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dallaConsigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:
1. La Corte di C assazione, con pronuncia nr. 31100 del 2018, decidendo sul ricorso proposto dall’odierno ricorrente Oggetto Benefici legge Giudicato esterno R.G.N.2941/2023 Cron. Rep. Ud11/06/2025 -E' STATO DISPOSTO D'UFFICIO LA SEGUENTE ANNOTAZIONE: IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI: N.L. N.L. avverso la sentenza della C orte di A ppello di Napoli nr. 323/2016, osservava ch e, per la decorrenza del termine triennale di decadenza di cui alla legge nr. 210 del 1992 , non era sufficiente la consapevolezza della contrazione o della cronicizzazione dell'epatopatia postrasfusionale, dovendo coesistere la conoscenza -o conoscibilità- dei presupposti per l'indennizzo, e quindi anche la consapevolezzadel superamento della soglia di indennizzabilità. 1.1.
In applicazione di tale principio, cassava la pronuncia impugnata che, invece, ave va fatto decorrere il termine triennale dalla data in cui il ricorrenteaveva avuto conoscenza di essere affetto dall'epatite, senza indagare in ordine alla conoscenza o conoscibilità degli ulteriori presuppostidel diritto.
2. Demandato , pertanto, al giudice di rinvio il nuovo accertamento, la Corte di appello, con la sentenza qui impugnata, confermava il giudizio di maturata decadenza triennale. Osservava che il ricorrente, nel 2000, aveva raggiunto la conoscenza o conoscibilità di tutti gli elementi costitutivi del diritto all’indennizzoed in particolare di essere affetto da epatite postrasfusionale«irreversibile».
3. Avverso la decisione ha nuovamente proposto ricorso la parte privata, con dieci motivi, successivamente illustrati con memoria. Èrimasto intimato il Ministero della Salute. CONSIDERATO CHE:
4. Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.- è dedotta la violazione del principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia nr. 31100 del 2018. 4.1. Parte ricorrente denuncia l’errata esecuzione de l comando giudiziario; i Giudici di appello, in particolare, non avrebbero indagato sul superamento della soglia di indennizzabilità. A tale riguardo, evidenzia come l’unica indicazione contenuta nella sentenza sia la conoscenza, nel 2000, della malattia di epatite postrasfusionale «irreversibile». Situazione quest’ultima che non sarebbe indicativa della consapevolezza del raggiungimento della soglia di indennizzabilità.
5. Successivamente, c on la memoria difensiva depositata l’8.4.2024, parte ricorrente ha eccepito il giudicato esterno intervenuto in ordine al momento di conoscenza dei presupposti per l’indennizzo. Il riferimento è alla sentenza della Corte di appello di Napoli nr. 5340/2022, pubblicata il 16 dicembre 2022 e notific ata il 21.12.2022 ( con attestazione di intervenuto passaggio in giudicato), intervenuta tra le stesse parti ed avente ad oggetto la domanda di risarcimento promossa nei confronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto. 5.1.
In particolare, la sentenza passata in giudicato avrebbe fissato «(a)ll’anno 2006» il momento di « conoscenza della patologia e (del)la riconducibilità della stessa patologia alle trasfusioni» e giudicato non prescritta l’azione risarcitoria, in ragione della tempestiva presentazione della domanda amministrativa di indennizzo in data 11.9.2006. 5.2. L’accertamento, facente stato nel presente giudizio, supererebbe, dunque, ogni questione circa l’accertamento del nesso causale e la decorrenza (recte : non decorrenza) del termine decadenziale per la domanda di indennizzo.
6. Il motivo è fondato. 6.1. Il profilo del giudicato esterno è assorbente e decisivorispetto ad ogni altra questione controversa in causa. 6.2. In generale, perché possa parlarsi di giudicato esterno è necessario che «due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato». In questo caso, « l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo » (Cass . sez . un. cit ., con richiamo a Cass. , sez. un., n. 26482 del 2007 e negli stessi terminiCass., sez. un., n. 13916 del 2006 ). 6.3.
Con specifico riferimento al diritto all'indennizzo ex lege nr. 210 del 1992 e a l diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., che l'ordinamento riconosce come concorrenti,si è osservatocome entrambi pr esuppong a no un medesimo fatto lesivo, ossia l'insorgenza della patologia, derivato dalla medesima attività (cfr. in motivazioneCass., sez. un., n. 584 del 2008); l'azione di danno si differenzia da quella finalizzata al riconoscimento della prestazione assistenziale essenzialmente perché richiede anche che l'attività trasfusionale o la produzione di emoderivati siano state compiute senza l'adozione di tutte le cautele ed i controlli esigibili a tutela della salute pubblica. 6.4.
Si è in presenza, quindi, di diritti e di azioni che presentano elementi costitutivi comuni. 6.5. Da questa comunanza di presupposti, la Corte (in ultimo, Cass., sez.un., nr. 19129 del 2023) ha tratto l’ulteriore conseguenza secondo cui«nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il giudicato esterno formatosi fra le stesse parti sul diritto alla prestazione assistenziale, ai sensi dellal. n. 210 del 1992 , fa stato quanto alla sussistenza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza della patologia ed il giudice del merito è tenuto a rilevare anche d'ufficio la formazione del giudicato, a condizione che lo stesso risulti dagli atti di causa».
7. Nel caso di specie, il primo giudizio definito tra le parti è stato quello risarcitorio, in cui si è posta anche questione di prescrizione, con necessario accertamento del « momento di conoscenza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza della patologia». 7.1. Su tale questione pregiudiziale , i n dispensabile alla pronuncia resa tra le parti sul medesimo rapporto giuridico, si è dunque formato il giudicato che, mutatis mutandis, fa stato nell’attuale giudizio avente ad oggetto il diritto alla prestazione assistenziale ex legenr. 210 del 1992.
8. Segue , pertanto, la cassazione della sentenza impugnata, con assorbimento di tutte le ulteriori censure. 8.1. La causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, rilevata la formazione del giudicatoin ordine al momento di conoscenza del nesso causale, esaminerà nuovamente la questione di decadenza. 8.2. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
9. Infine, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. nr. 196 del 2003, a tutela dei diritti della parte ricorrente, per evitare la diffusione di dati riguardanti lo stato di salute, si deve disporre, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte medesima. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle g