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Ordinanza — n. 24410/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows worker's claim that successor company must maintain original working conditions under collective agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24410/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Italy overturned the Court of Appeal's decision, which had held that a successor company only needed to hire workers after four months without guaranteeing identical conditions. The Court ruled that the relevant collective agreement for cleaning services explicitly requires the successor to assume employees at the same contractual terms as the predecessor. Consequently, the lower court's interpretation was deemed a false application of law, necessitating a remand to the Court of Appeal to rule on the worker's right to full job continuity.

Regesto Legislator

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Art. 4 comma 3 lett. a) CCNL Pulizia Multiservizi 2011; The successor company in a contract assignment is obligated to hire the transferred employees under the exact same contractual conditions previously applied by the outgoing employer.

Parole chiave

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successor company obligation collective agreement interpretation working conditions maintenance contract assignment rules labor continuity rights contrazione della settimana orario di lavoro flessibile lavoro aggiuntivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4 comma 3 lett. a) CCNL Pulizia Multiservizi del 31.05.2011
il primo denuncia: “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 CCNL Pulizia- Multiservizi del 31.05.2011 anche in relazione agli artt.
Art. 1362 e ss. c.c.
Art. 7 comma 4 bis D.L. n. 248 del 2007
- Coordinamento con le disposizioni legali di cui all’art. 7 comma 4 bis D.L. n. 248 del 2007, convertito in legge 28.02.2008 n.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
(art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)”; 2.2.
art. 118 disp. att. c.p
12866 del 2024, cui si rinvia per ogni aspetto ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; in precedenza Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12866 del 2024
Cass. n. 22905 del 2023
c.p.c.; in precedenza Cass. n. 22905 del 2023);
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Testo completo

PDFBox: AULA 'A' 2954 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente - Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere- Dott. FABRIZIO AMENDOLA -Rel. Consigliere- Dott. GUALTIERO MICHELINI - Consigliere - Dott. VALERIA PICCONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1708-2021 proposto da: OGUEGBE NENNA CHARITY, rappresentata e difesa dall'avvocato CLAUDIA PAPALUCA; - ricorrente - contro GRUPPO SERVIZI AMBIENTI METROPOLITANI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FABRIZIO GRANATA; - controricorrente – avverso la sentenza n. 3272/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/11/2020 R.G.N. 2150/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto Interpretazione contratto collettivo R.G.N.1708/2021 Cron. Rep. Ud 10/06/2025 Numero registro generale 1708/2021 Numero sezionale 2954/2025 Numero di raccolta generale 24410/2025 Data pubblicazione 02/09/2025 RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda formulata da Oguegbe Nenna Charity volta a far accertare il diritto ad essere assunta dalla Società Gruppo SAM S.r.l., subentrata in un appalto per servizi di pulizia, alle stesse condizioni contrattuali con cui lavorava presso l’impresa uscente, in particolare con l’osservanza di un orario di lavoro di 6 ore giornaliere, mentre, al momento dell’assunzione, l’orario le era stato ridotto a 2 ore giornaliere;

2. la Corte territoriale, in estrema sintesi, ha interpretato l’art. 4, comma 3, lettera a), del CCNL Pulizia Multiservizi del 2011, pacificamente applicabile al rapporto, nel senso che la disposizione collettiva prevederebbe in capo alla società che subentra nell’appalto, nel caso in cui lo stesso non abbia subito modifiche nei termini, nelle condizioni e nelle prestazioni contrattuali, solo l’obbligo di assumere i lavoratori impegnati nell’appalto dall’impresa cessante da più di 4 mesi, ma non l’obbligo di garantire “le medesime condizioni già applicate dal precedente datore di lavoro”;

3. per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la lavoratrice con due motivi; ha resistito la società con controricorso; la parte ricorrente ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE Numero registro generale 1708/2021 Numero sezionale 2954/2025 Numero di raccolta generale 24410/2025 Data pubblicazione 02/09/2025 1. i motivi di ricorso possono essere esposti come da rubrica formulata dalla stessa parte ricorrente; 1.1. il primo denuncia: “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 CCNL Pulizia- Multiservizi del 31.05.2011 anche in relazione agli artt. 1362 e ss c.c. (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)”; 2.2. il secondo motivo denuncia: “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro – Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 3 lett.

a) CCNL Pulizia-Multiservizi del 31.5.2011 in combinazione con gli artt. 1362 e ss. c.c. - Coordinamento con le disposizioni legali di cui all’art. 7 comma 4 bis D.L. n. 248 del 2007, convertito in legge 28.02.2008 n. 31 (art. 360 comma 1, n. 3 cpc)”;

2. i motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi contestano l’interpretazione della disciplina nazionale collettiva offerta dalla Corte territoriale; essi sono fondati alla stregua di quanto già ritenuto da questa Corte che ha provveduto ad interpretare la disposizione del CCNL in controversia nel senso che l’obbligo di assunzione dell’impresa subentrante ivi sancito, volto al mantenimento dei livelli occupazionali, prevede anche “l’obbligo di riassumere alle medesime condizioni contrattuali in essere al momento della cessione” (v., da ultimo, Cass. n. 12866 del 2024, cui si rinvia per ogni aspetto ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; in precedenza Cass. n. 22905 del 2023);

3. pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, regolando anche le spese del giudizio di legittimità. Numero registro generale 1708/2021 Numero sezionale 2954/2025 Numero di raccolta generale 24410/2025 Data pubblicazione 02/09/2025 P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 giugno 2025. La Presidente Dott.ssa Lucia Esposito Numero registro generale 1708/2021 Numero sezionale 2954/2025 Numero di raccolta generale 24410/2025 Data pubblicazione 02/09/2025 Numero registro generale 1708/2021 Numero sezionale 2954/2025 Numero di raccolta generale 24410/2025 Data pubblicazione 02/09/2025