Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant ordered to pay costs and uniform contribution despite procedural exit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the appeal process extinguished after the appellant, Trenitalia S.p.A., formally withdrew the lawsuit under Article 390 of the Code of Civil Procedure. Although the appellees did not accept the withdrawal, the court ruled that the procedural act of renunciation legally terminated the litigation. Consequently, the appellant was condemned to pay the litigation costs and the mandatory uniform contribution, as the withdrawal does not exempt the party from these financial obligations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings, but the withdrawing party remains liable for litigation costs and the uniform contribution unless the opposing party accepts the withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: AULA 'A' 2957 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente - Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere- Dott. FABRIZIO AMENDOLA -Rel. Consigliere- Dott. GUALTIERO MICHELINI - Consigliere - Dott. VALERIA PICCONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24709-2023 proposto da: TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI; - ricorrente - contro GAGLIARDI LUCA, ESPOSTO ANGELO, rappresentati e difesi dagli avvocati ALBA CHIARA ELENA CIVITELLI, VALENTINA CIVITELLI, FRANCESCA QUADRIO; - controricorrenti – avverso la sentenza n. 316/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/06/2023 R.G.N. 12/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott.
FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto Rinuncia R.G.N.24709/2023 Cron. Rep. Ud 10/06/2025 Numero registro generale 24709/2023 Numero sezionale 2957/2025 Numero di raccolta generale 24402/2025 Data pubblicazione 02/09/2025 RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda dei lavoratori in epigrafe, dipendenti di Trenitalia Spa;
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società; hanno resistito con controricorso gli intimati;
3. la Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevando l’infondatezza dei motivi di impugnazione;
4. la società ricorrente ha depositato nei termini istanza per chiedere la decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; è stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.;
5. successivamente la parte ricorrente ha depositato “rinuncia agli atti ex art. 390 c.p.c.”, alla quale i controricorrenti non hanno aderito; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1. in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. deve essere pronunciata l’estinzione del processo a mente dell’art. 391 c.p.c.;
2. in mancanza di adesione alla rinuncia dei controricorrenti, ex art. 391, commi 2 e 4, c.p.c., il Collegio ritiene che occorra provvedere alla condanna alle spese del giudizio di legittimità della parte ricorrente che vi ha dato causa, liquidate come da dispositivo, con attribuzione agli Avv.ti Alba Civitelli, Valentina Numero registro generale 24709/2023 Numero sezionale 2957/2025 Numero di raccolta generale 24402/2025 Data pubblicazione 02/09/2025 Civitelli e Francesca Quadrio che hanno in memoria chiesto la liquidazione in loro favore;
3. in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015).
P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del processo; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 giugno 2025. La Presidente Dott.ssa Lucia Esposito Numero registro generale 24709/2023 Numero sezionale 2957/2025 Numero di raccolta generale 24402/2025 Data pubblicazione 02/09/2025 Numero registro generale 24709/2023 Numero sezionale 2957/2025 Numero di raccolta generale 24402/2025 Data pubblicazione 02/09/2025