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Ordinanza — n. 24392/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses prison labor claim due to lack of valid legal representation in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24392/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court decision that had reduced prison labor compensation for the claimant. The lower court had accepted the Ministry of Justice's appeal, arguing the claim was time-barred because a prison official improperly represented the claimant without proper legal authority. The Supreme Court ruled that the official's participation did not constitute a valid legal representation under the Civil Procedure Code, rendering the exception of prescription inadmissible. Consequently, the case was remanded for a full trial on the merits, ordering the Ministry to pay the full claimed amount plus costs.

Regesto Legislator

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Art. 182, comma 2 cod. proc. civ.; Art. 417-bis cod. proc. civ.: The participation of a public official in a lawsuit without a valid power of attorney does not constitute a valid legal representation, thereby preventing the exception of prescription from being raised against the claimant.

Parole chiave

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prison labor compensation legal representation validity exception of prescription public official participation Civil Procedure Code power of attorney court costs allocation

Disposizioni normative citate

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Art. 182, comma 2 cod. proc. civ.
27372/2024, cit.), può ritenersi applicabile alla fattispecie per cui è causa l’art. 182 cod.
Art. 417-bis cod. proc. civ.
Il Tribunale aveva parzialmente accolto l’eccezione di prescrizione, ritenendolacorrettamente sollevata in primo grado dal funzionario costituitosi ai sensi dell’art. 417-biscod.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360 primo comma n.
Art. 2697 cod. civ.
2.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art.
Art. 1 d.lgs. n. 368/2001
3.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, in relazione all’art.
Art. 384 cod. proc. civ.
La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito exart. 384 cod.
art. 2697 cod. civ
2.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art.
art. 1 d.lgs. n. 368/2001
3.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, in relazione all’art.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
27372), ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel senso che l’art.
art. 417-bis cod. proc. civ
Il Tribunale aveva parzialmente accolto l’eccezione di prescrizione, ritenendolacorrettamente sollevata in primo grado dal funzionario costituitosi ai sensi dell’art. 417-biscod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 21 dicembre 2022, n. 37434
Sez. L, n. 27372/2024
Sez. L, n. 27372/2024, cit.), può ritenersi applicabile alla fattispecie per cui è causa l’art.

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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA presso il suo studio in Roma, Viale Gorizia n. 52; -ricorrente- -controricorrente- nonché contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE e ESTER ADA SCIPLINO ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4195/2023 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata in data 13.12.2023, N.R.G. 2002/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.01.2025dal Consigliere dott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.

FATTO 1.La Corte di Appello di Roma ha accolto l’appello principale proposto dal Ministero della giustizia e disatteso quello incidentale avanzato da Giovanni Zecchillo(detenuto che aveva svolto attività lavorativa all’interno di diverse Case circondariali)avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, così riducendo da 7.977,65 euro a 1.632,32 euro l’ammontare della condanna dell’amministrazione al pagamento dovuto per il lavoro carcerario svolto. Il Tribunale aveva parzialmente accolto l’eccezione di prescrizione, ritenendolacorrettamente sollevata in primo grado dal funzionario costituitosi ai sensi dell’art. 417-biscod. proc. civ.

2. La Corte territoriale ha ritenuto corretta la notifica all’INPS del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e la conseguente dichiarazione di contumacia dell’INPS; in accoglimento dell’appello principale ha ritenuto prescritte le pretese dello Zecchillo anteriori al mese di agosto 2013.

3. Avverso tale sentenza Giovanni Zecchillo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. 4.Il Ministero della giustizia e l’INPS hanno resistito con controricorso. DIRITTO 1.Con il primo motivo il ricorrentedenuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 182, 417 bis e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.per difetto di ius postulandi in capo a l funzionari o del Ministero, costituitosinel giudizio di primo grado, con conseguente impossibilità di tenere conto dell’eccezione di prescrizione dallo stesso sollevata. 2.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; omessa allegazione e prova dell’instaurazione di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato da parte del Ministero della giustizia.

Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente posto a fondamento della decisione l’esistenza di autonomi e distinti contratti a tempo determinato, in assenza della relativa prova da parte del Ministero della giustizia. 3.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; omessa prova della stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam. Critica la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto la sussistenza di plurimi e distinti contratti di lavoro, non avendo considerato unitario e continuativo il rapporto del detenuto-lavoratore alle dipendenze del Ministero della giustizia.

4. Con il quarto motivo il ricorrentedenuncia violazione e/o falsa applicazione degli art. 2935 e 2948 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente determinato il dies a quo della prescrizione. Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che il termine di prescrizione aveva iniziato a decorrere dalla fine di ciascun rapporto di lavoro.

5. Il primo motivo è fondato. Il Collegio ritiene di dare continuitàa precedenti in termini di questa Corte (Cass. Sez. L, 19/01/2024, n. 2092; Cass. Sez. L, 22/10/2024, n. 27372), ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel senso che l’art. 417-bis cod. proc. civ., di portata derogatoria ed insuscettibile di applicazioni analogiche, è perimetrato sulle «controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’articolo 413», fra i quali non è annoverabile il lavoro carcerario, cui sono piuttosto applicabili i criteri previsti dall’art. 413, comma 2, cod. proc. civ. 5.1.

Né, come pure ritenuto nei citati precedenti (in particolare, Cass. Sez. L, n. 27372/2024, cit.), può ritenersi applicabile alla fattispecie per cui è causa l’art. 182 cod. proc. civ. nella parte in cui prevede a carico del giudice l’obbligo di verificare d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti al fine di invitarle, quando occorra, a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi (comma 1). Infatti, l’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche di cui all’art. 3, comma 13, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ratione temporis, non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite (Cass.

Sez. U, 21 dicembre 2022, n. 37434), che incide sulla validità dell’instaurazione del rapporto processuale, impedendo ab originela produzione di qualsiasi effetto giuridico, senza alcuna possibilità di sanatoria. Nel caso di specie, pertanto, non ricorre l’ipotesi della costituzione di un difensore privo di procura o con procura nulla, in quanto si è verificato il diverso fenomeno della partecipazione al giudizio attraverso un dipendente dell’Amministrazione al di fuori dei casi in cui ciò è consentito, fattispecie non soggetta alla disciplina di cui all’art. 182 cod. proc. civ., che riguarda non già la radicale inesistenza della difesa tecnica bensì l’integrazione dei poteri di un avvocato abilitato alla difesa.

6. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento delle restanti censure, relative alla mancata allegazione e prova dell’esistenza di plurimi e distinti contratti a tempo determinato e alla decorrenza della prescrizione, in quanto la stessa eccezione di prescrizione, su cui si incentrava l’appello del Ministero, doveva essere disattesa per essere irrituale la costituzione a mezzo del funzionario in primo grado, con conseguente conferma della pronuncia di condanna resa dal Tribunale.

7. La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito exart. 384 cod. proc. civ. con la condanna del Ministero della giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 13.802,11 (quale indicata in atti) oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al saldo.

8. La regolamentazione delle spese di tutti i gradi di giudizio segue la soccombenza, con distrazione in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione.

9. Considerato che l’INPS ha svolto un intervento meramente adesivo, tra il ricorrente e l’INPS vanno compensate le spese dell’intero processo. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento della somma di € 13.802,11 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, in favore di Giovanni Zecchillo; condanna altresì il Ministero della giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 4000,00, oltre accessori di legge; delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 3500,00, oltre accessori di legge, nonché delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 2500,00 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, spese tutte da attribuire all’Avv.

Tavernese antistatario; compensa le spese dell’intero processo tra il ricorrente