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Ordinanza — n. 24389/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses public employment claim regarding administrative classification due to prescription and lack of specific job content evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24389/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Gennaro Carotenuto's appeal against the Naples Court of Appeal's decision denying his public employment classification as a director. The lower court ruled that Carotenuto's claim was partially prescribed and that merely listing past duties without detailing their specific professional content and reasons for director-level equivalence was insufficient. The Cassation court upheld this decision, stating that the lower court correctly exercised its discretion in evaluating the evidence and that the appellant's arguments merely contested the court's factual assessment without legal merit.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.; Art. 21, 22, 23 l. Regione Campania n. 27/1984: The court's evaluation of whether job duties meet specific administrative classification requirements is discretionary and unreviewable on appeal, provided it is properly motivated, and mere enumeration of roles without specific content analysis does not constitute a violation of law.

Parole chiave

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public employment classification administrative prescription period judicial discretion on merits insufficient evidence of duties cassation review standards impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Art. 21, 22, e 23 l. Regione Campania n. 27/1984
9 e 10 d.P.R. n. 748/1972
27/1984, 9 e 10 d.P.R. n. 748/1972 e 13 l.
13 l. Regione Campania n. 11/1991
art. 112 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 20349-2020 proposto da: CAROTENUTO GENNARO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI FONTANA CANDIDA 149, presso lo studio dell'avvocato MONICA DI GIULIO, rappresentato e difeso dall'avvocato FIORELLA TITOLO; -ricorrente - contro REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso L'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBA DI LASCIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5334/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/12/2019 R.G.N. 1178/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.20349/2020 Cron. Rep. Ud.05/12/2024 - che, con sentenza del 20 dicembre 2019, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e rigettava la domanda proposta da Gennaro Carotenuto nei confronti della Regione Campania avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante all’inquadramento nella I qualifica dirigenziale con decorrenza giuridica ed economica dall’8.8.1986 o, in subordine, quantomeno a decorrere dal 6.5.2006 (ultimi dieci anni antecedenti alla proposizione del ricorso) con condanna alla ricostruzione di carriera e al pagamento delle differenze retributive tra la I qualifica dirigenziale e l’VIII qualifica funzionale in base al disposto della l. regionale n. 27/1984; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il diritto azionato in parte prescritto per rappresentare la notifica del ricorso il primo atto interruttivo del decorso della prescrizione e per il periodo non prescritto, non potendosi considerare probante il riferimento agli incarichi espletati asseritamente definiti di livello dirigenziale essendo viceversa necessaria la specifica indicazione di precisi contenuti e delle ragioni della sussumibilità degli stessi nella rivendicata qualifica; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Carotenuto, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Regione Campania;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., imputa alla Corte l’omessa pronunzia sul motivo d’appello con cui si censurava il passaggio della sentenza di prime cure da cui, a detta del ricorrente, emergeva il travisamento del thema decidendum; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost e 132, comma 1, n. 4, c.p.c. in una con il vizio di motivazione su un punto decisivo per il giudizio, il ricorrente, con riferimento all’ipotesi in cui si dovesse ritenere non meritevole di accoglimento il primo motivo, imputa alla Corte territoriale il carattere meramente apparente della motivazione resa in ordine al predetto motivo di appello assumendo la piena riconducibilità delle mansioni svolte ai contenuti professionali propri della qualifica dirigenziale; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 22, e 23 l.

Regione Campania n. 27/1984, 9 e 10 d.P.R. n. 748/1972 e 13 l. Regione Campania n. 11/1991, il ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica del pronunciamento della Corte territoriale dovendo ritenersi, la piena riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente alle declaratorie recate dalle norme invocate a definizione del ruolo dirigenziale; - che nel quarto motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in una con la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 22, e 23 l. Regione Campania n. 27/1984 vengono desunti dalla mancata considerazione di una molteplicità di “fatti storici” sorretti da prove documentali in atti ciascuno già di per sé da considerarsi decisivo ai fini del giudizio; - che il primo motivo si rivela infondato, atteso che la Corte territoriale lungi dall’essere incorsa nel denunciato travisamento del thema decidendum, ha affrontato espressamente il motivo di censura con riferimento al quale il ricorrente assume essere stata omessa la pronunzia, rilevando, che, ove anche questo si fosse riferito alle mansioni in generale, mancherebbe nel ricorso introduttivo la specifica indicazione delle attività che rientrerebbero esclusivamente nel profilo dirigenziale piuttosto che nellaVIII qualifica funzionale.

Sicché la Corte territoriale ha correttamente motivato sulla base del rilievo per cui non può essere di per sé significativa la mera elencazione degli incarichi ricoperti senza specifica specificazione dei precisi contenuti professionali e delle ragioni della sussumibilità deglistessi nella qualifica dirigenziale; - che, risultano inammissibili il secondo il terzo ed il quarto motivo, dal momento che le censure con essi sollevate, per quanto formalmente ricondotte a vizi di violazione di legge, si risolvono nella mera confutazione della valutazione cui è approdata la Corte territoriale, includendovi la selezione dalla stessa operata quanto al materiale istruttorio ritenuto rilevante, in ordine alla non riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente ai contenuti professionali propri della qualifica dirigenziale quale definita dalle invocate disposizioni delle leggi regionali e nazionali, valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice del merito e, pertanto, insindacabile in questa sede, perché correttamente motivata; - che il ricorso va, dunque, rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 e euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto