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Ordinanza — n. 24243/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses labor appeal due to procedural withdrawal and mutual settlement of costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24243/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Italy declared the labor appeal extinguished following a formal withdrawal by the parties. The appellants sought to annul a consensual employment termination based on moral violence and mobbing, but the lower court had already rejected these claims. The parties subsequently agreed to waive the appeal and offset all legal costs, leading the court to terminate the proceedings without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380 c.p.c.; Art. 380 bis.1 c.p.c.: A labor appeal is extinguished when the parties mutually withdraw the action and agree to offset legal costs, terminating the judicial process without a decision on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
labor law appeal procedural withdrawal mutual settlement costs extinction of process moral violence claim consensual termination Supreme Court Italy molestia morale sul lavoro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380 c.p.c.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
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Testo completo

PDFBox: AULA 'A' 3457 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente - Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere - Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere - Dott. GUALTIERO MICHELINI - Consigliere - Dott. VALERIA PICCONE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19379-2022 proposto da: RUGGIERO MARIA SARA, MILAZZO DAVIDE, rappresentati e difesi dall'avvocato IOLANDA PICCININI; - ricorrenti - contro AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MICAELA VESCIA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1497/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/02/2022 R.G.N. 903/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere Dott.

VALERIA PICCONE. RILEVATO che Oggetto R.G.N. 19379/2022 Cron. Rep. Ud. 08/07/2025 Numero registro generale 19379/2022 Numero sezionale 3457/2025 Numero di raccolta generale 24243/2025 Data pubblicazione 31/08/2025 Con sentenza n. 1497/2021, depositata il 17.2.2022, la Corte d'Appello di Milano ha respinto l'appello proposto da Maria Sara Ruggiero e Davide Milazzo avverso la sentenza n. 70/2021 del Tribunale di Milano ed ha disposto la condanna degli appellanti in solido a rifondere ad ATM S.p.A. le spese di lite. 1.Il giudizio aveva ad oggetto la richiesta dei ricorrenti Ruggiero e Milazzo di annullamento dei verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale in data 7.10.2015, concernenti la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con ATM S.p.A., per vizio del consenso, specificamente per violenza morale ai sensi dell'art.1435 c.c. Su tale presupposto era stata richiesta la ricostituzione del rapporto di lavoro, la regolarizzazione delle spettanze retributive e contributive, e il risarcimento dei danni patiti per condotte di mobbing, dirette e indirette, attribuite alla società.

La Corte, nel condividere l’iter decisorio del primo giudice, quanto all'impugnazione dei verbali di conciliazione, aveva escluso la configurabilità di una condotta di violenza morale in capo ad ATM S.p.A., ritenendo che i ricorrenti avessero manifestato una volontà genuina e consapevole, anche in considerazione dell'assistenza legale e delle loro qualificazioni professionali. Quanto al dedotto mobbing, aveva ritenuto insussistente la lamentata condotta omissiva consapevole o colposa della società.

2. Per la cassazione di tale pronuncia, Maria Sara Ruggiero e Davide Milazzo hanno proposto ricorso, affidandolo a tre motivi.

3. Resiste, con controricorso, la azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Numero registro generale 19379/2022 Numero sezionale 3457/2025 Numero di raccolta generale 24243/2025 Data pubblicazione 31/08/2025 CONSIDERATO che 1.Va preliminarmente dato atto del rituale deposito di rinuncia al ricorso con contestale accettazione nella quale le parti hanno convenuto, altresì, di ritenere compensate integralmente le spese legali relative al presente grado di giudizio e di esonerarsi reciprocamente dal deposito delle memorie previste dall’art. 380 bis.1 c.p.c.. Alla luce della ritualità del rinuncia, deve dichiararsi l’estinzione del processo. Nulla per le spese. P.Q.M La Corte dichiara la estinzione del processo. Così deciso nella Adunanza camerale dell’8 luglio 2025. La Presidente Adriana Doronzo Numero registro generale 19379/2022 Numero sezionale 3457/2025 Numero di raccolta generale 24243/2025 Data pubblicazione 31/08/2025 Numero registro generale 19379/2022 Numero sezionale 3457/2025 Numero di raccolta generale 24243/2025 Data pubblicazione 31/08/2025