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Ordinanza — n. 24211/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses labor transfer appeal due to settlement and withdrawal of the cassation request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24211/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation process extinguished after the parties reached a settlement in the labor inspection office. Although the lower court had previously rejected the workers' claims regarding a company transfer, the dispute was resolved amicably before the final ruling. Consequently, the court applied procedural rules to terminate the case without ordering further costs or unified contribution payments.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a labor dispute is settled in the labor inspection office, the cassation process is extinguished under Art. 390 c.p.c., and no unified contribution is due under Art. 391 c.p.c. as the outcome is neither a rejection nor an inadmissibility.

Parole chiave

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labor transfer company transfer cassation withdrawal labor inspection settlement process extinction unified contribution DPR 115/2002 trasferimento d'impresa

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3688/2016
13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;
Cass. n. 23175/2015
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Testo completo

PDFBox: AULA 'A' 3254 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere- Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere - Dott. GUGLIELMO CINQUE - Rel. Consigliere - Dott. GUALTIERO MICHELINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32531-2020 proposto da: COTTONE VINCENZO, FARINA GIOVANNI, ZAGARELLA ANTONIO, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato LORENZO MARIA DENTICI; - ricorrenti - contro SERVIZI AUSILIARI SICILIA società consortile per azioni a totale capitale pubblico, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMILIANO MARINELLI, CLAUDIO ALONGI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 652/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/10/2020 R.G.N. 966/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Oggetto Trasferimento azienda lavoro R.G.N. 32531/2020 Cron. Rep. Ud. 25/06/2025 Numero registro generale 32531/2020 Numero sezionale 3254/2025 Numero di raccolta generale 24211/2025 Data pubblicazione 29/08/2025 RILEVATO che, con la sentenza n. 652/2020, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato le originarie domande proposte dai lavoratori in epigrafe indicati, dirette ad accertare che, tra Multiservizi S.p.a. e Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a. era intervenuto un trasferimento di azienda con conseguente loro diritto al mantenimento giuridico ed economico in precedenza goduto e al pagamento delle relative differenze retributive; che avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; che l’intimata ha resistito con controricorso; che il Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

CONSIDERATO che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione con relativa accettazione della controricorrente, per essere stata la controversia conciliata in sede sindacale; che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del giudizio di legittimità ex art. 391 comma quarto cpc; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;

Cass. n. 23175/15). Numero registro generale 32531/2020 Numero sezionale 3254/2025 Numero di raccolta generale 24211/2025 Data pubblicazione 29/08/2025 La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 giugno 2025 Il Presidente Dott. Antonio Manna Numero registro generale 32531/2020 Numero sezionale 3254/2025 Numero di raccolta generale 24211/2025 Data pubblicazione 29/08/2025 Numero registro generale 32531/2020 Numero sezionale 3254/2025 Numero di raccolta generale 24211/2025 Data pubblicazione 29/08/2025