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Sentenza — n. 24203/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal after settlement, extinguishing proceedings without costs.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24203/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the proceedings extinguished following a formal withdrawal of the appeal by the worker-employee. The lower court had rejected the challenge to an arbitration award excluding the plaintiff from the cooperative, but the parties subsequently reached a transactional agreement. Consequently, the court applied Article 390 of the Code of Civil Procedure to terminate the case without ordering further costs or unified contribution payments.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 4 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002: Proceedings are extinguished upon withdrawal after settlement, and no unified contribution is due for extinction.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal settlement agreement extinction of proceedings unified contribution waiver labor arbitration award cooperative membership dispute Code of Civil Procedure esclusione dal consorzio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendosiin ordine alle spese del giudizio di legittimità ex art. 391 comma quarto cpc;
Art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002
115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass.
Cass. n. 3688/2016
13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass.
Cass. n. 23175/15
3688/2016; Cass. n. 23175/15).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3688/2016
13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass.
Cass. n. 23175/15
3688/2016; Cass. n. 23175/15).
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sulricorso 15019-2023 proposto da: VARGAS CARLOS ARTURO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO ABLONDI, FRANCESCA CARLI; -ricorrente - contro PRIMO TADDEI COOPERATIVA SERVIZI, LOGISTICA E MOVIMENTAZIONE MERCI SOC. COOP. A R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURO MAZZONI, LUCIANO GIORGIO PETRONIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 926/2023 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/04/2023 R.G.N. 1490/2020; Oggetto Arbitrato lavoro R.G.N.15019/2023 Cron.

Rep. Ud.11/06/2025 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE che ha concluso per l'estinzione per rinuncia del ricorso. Fatti di causa Con la sentenza n. 926/2023, la Corte di Appello di Bologna respingeva il gravame proposto avverso il lodo arbitrale emesso il 27.1.2017 dal Collegio Arbitrale nominato dal Presidente ella camera di Commercio di Parma con il quale era stata respinta la richiesta, avanzatada Carlos Arturo Vargas, socio lavoratore della Cooperativa Primo Taddei, di ottenere l’annullamento della delibera di esclusione da socio comunicata unitamente alla risoluzione del rapporto di lavoro;

Avverso tale sentenza Carlos Arturo Vargas ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; L’intimata ha resistito con controricorso; Ragioni della decisione Nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione nell’interesse della ricorrente, con relativa accettazione per la controricorrente, per essere stata la controversia conciliata con un accordo transattivo; Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendosiin ordine alle spese del giudizio di legittimità ex art. 391 comma quarto cpc;

Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15). La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio,