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Decreto — n. 24160/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, extinguishing the proceedings under CPC rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 24160/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the proceedings extinct following the plaintiff's withdrawal of the appeal. The appellant, R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana, formally renounced the appeal against the Milan Court of Appeal's judgment, which the respondent accepted immediately. Consequently, the court applied Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: When a party withdraws an appeal and the opposing party accepts it, the proceedings are extinguished without prejudice to the original judgment.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure plaintiff renunciation acceptance by respondent Corte di Cassazione procedural termination rinuncia alle prestazioni d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
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Testo completo

eto nella causa vertente tra: R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. Paolo Tosi , domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro CENCIG DANIELE, rappresentatoe difeso dall’Avv. Lorenzo Franceschinis, domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, n. 2 25 - 202 4 , depositata il 7 . 3 .202 4 , N.R.G. 923-2023; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che controparte ha contestualmenteaccettato la stessa; P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 28.8.2025 Il Pr