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Ordinanza — n. 24145/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against social security debt, ruling facts are non-appealable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24145/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay litigation costs. The lower courts had rejected the company's opposition to a social security debt based on an inspection report lacking detailed travel documentation. The court ruled that factual findings regarding the existence of employees and the validity of the debt are non-appealable in cassation when both first and second instance courts agree.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 3; Art. 360 c.p.c., n. 5: Facts ascertained by the court of first instance and confirmed by the court of appeal are non-appealable in cassation, as they fall exclusively within the competence of the court of merits.

Parole chiave

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social security debt solidary obligation inspection report evidence non-appealable facts doubly conform decisions lacuna contributiva esenzione dal pagamento dei contributi omissione del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 29 d.lgs. n. 276/03
Il tribunale, disattesa l’eccezione di decadenza, ex art. 29 del d.lgs.
Art. 2697 c.c.
CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2697 c.c. e degli artt.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 360 c.p.c., n. 3
115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n.
Art. 360 c.p.c., n. 5
115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
art. 2697 c.c
CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2697 c.c.
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Ordinanza — n. 20996/2023 — snciv
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual grounds and procedural violations.
Ordinanza — n. 41373/2021 — snciv
Cassation court allows INPS claim against joint obligor, rejecting the two-year statute of limitations defense for social security contributions.
Sentenza — n. 10672/2024 — snciv
Cassation court rejects necessary joinder requirement for social security sanctions against subcontractors under Art. 29 D.Lgs. 276/03.
Ordinanza — n. 18562/2022 — snciv
Cassation court dismisses Koala SRL's appeal against INPS, ruling the two-year statute of limitations for contribution claims does not apply to social security entities.
Ordinanza — n. 23264/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal against INPS regarding contributory tax relief for construction workers. The court rejects all six grounds for appeal. The court rejects the appeal, ruling that the lower court correctly denied contributory tax relief for construction workers. The court held that the lower court's decision was correct in denying contributory tax relief for construction workers. The court dismissed the appeal, finding no merit in the six grounds raised by the construction company. The court rejected the appeal, maintaining the lower court's decision on contributory tax relief. The court dismissed the appeal, upholding the lower court's ruling on the denial of contributory tax relief. The court rejected the appeal, confirming the lower court's decision regarding the denial of contributory tax relief. The court dismissed the appeal, finding the lower court's decision on contributory tax relief correct and final.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 595-2023 proposto da TIGROS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO RIMOLDI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 531/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 01/06/2022 R.G.N. 253/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. RILEVATO CHE Oggetto R.G.N.595/2023 Cron. Rep. Ud.26/06/2025 Con sentenza del giorno 1.6.2022 n. 531, la Corte d’appello di Milano respingeva il gravame proposto dalla società Tigros s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Monza che aveva respinto l’opposizione proposta da quest’ultima società avverso il decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 67.131,98, emesso su richiesta dell’Inps, a titolo di contribuzioni da lavoro dipendente dovute all’Inps in veste di obbligata solidale, ex art. 29del d.lgs. n. 276/03, relativamente all’appalto di servizi eseguito dalla Cooperativa sicurezza Lavoro – CSL S.C. - su incarico promanato dal Consorzio Lavoro Più S.C., al quale la Tigros aveva originariamente appaltato le lavorazioni.

Il tribunale, disattesa l’eccezione di decadenza, ex art. 29 del d.lgs. n. 276/23, in quanto istituto non applicabile nei confronti dell’ente previdenziale, quale titolare di un rapporto separato rispetto all’obbligazione solidale tra committente e appaltatore, nonché l’eccezione di prescrizione, attesa la valenza interruttiva della notifica del verbale Inps e il rilievo sull’esenzione dal regime sanzionatorio, in quanto il decreto opposto aveva ad oggetto solo l’omissione contributiva al nettodelle sanzioni, ha ritenuto che il verbale ispettivo, sulla base delle buste paga acquisite e del Lul e della restante documentazione acquisita, aveva evidenziato come,in riferimento alle trasferte, la società appaltatrice non avesse fornito idonea documentazione, essendosi limitata alla produzione di ordini di servizio indicativi della sola destinazione e non anche delle ragioni e della durata delle trasferte spesso indicate in numero superiore alle giornate lavorative effettivamente prestate nel mese: pertanto, i fa tti costitutivi del diritto di credito azionato dall’Inps, in sede monitoria, potevano ritenersi adeguatamente provati, con conseguente superfluità di ulteriori approfondimenti istruttori.

La Corte d’appello confermava sostanzialmente la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, Tigros s.p.a. ha proposto ricorso in cassazione sulla base di due motivi, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere attribuito valore di prova privilegiata al verbale ispettivo, anche con riferimento a quanto in esso accertato, in assenza di allegazione delle buste paga e in contrasto con documentazione successivamente prodotta dall’Istituto che non aveva contestato i rilievi e le eccezioni della ricorrente.

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., per non avere la Corte territoriale accolto l’eccezione di mancata riferibilità dell’accertamento alla società ricorrente, per non esser vi prova che quanto preteso dall’Inps si riferisse ai dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto che la ricorrente stessa aveva commissionato alla CSL s.r.l.

Il primo e secondo motivo che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, perché censurano la ritenuta sussistenza della prova che la pretesa contributiva si riferisse proprio ai dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto oggetto di controversia, con ciò contestando il relativo giudizio di fatto espresso dalla Corte del merito, insindacabile in cassazione, in quanto di esclusiva competenza del giudice del merito, in particolare, in presenza di una doppia decisione “conforme” di primo e secondo grado, come nella specie.

I motivi sono, altresì, inammissibili, perché non deducono dove e quando la società ricorrente abbia dedotto ed allegato le circostanze di segno contrario, rispetto a quelle valorizzate dalla Corte d’appello, per ritenere presenti i dipendenti risultanti dal verbale ispettivo, nell’appalto oggetto di controversia. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condannail ricorrente a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma de