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Ordinanza — n. 24099/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of interest when first instance declared a claim inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24099/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the employer lacked standing to challenge the first-instance judgment. Although the company argued for a merits decision, the appellate court explicitly ruled that no judgment on the substantive claims could be issued since the employee had not requested such a review. The court held that the employer suffered no prejudice from the declaration of inadmissibility, as the employee's request for confirmation of that inadmissibility precluded any further judicial examination of the case.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; The party against whom a claim was declared inadmissible lacks interest to appeal if the opposing party requests confirmation of that inadmissibility, as no prejudicial judgment on the merits is rendered.

Parole chiave

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lack of interest to appeal declaration of inadmissibility standing in cassation confirmation of inadmissibility prejudicial judgment procedural obstacle no prejudice to appellant annullamento del licenziamento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, co.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
conclusivamente, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
art. 414 c.p
Al contrario, invece, sulla scorta del ricorso ex art. 414 c.p.c.
art. 2119 c.c
99 e 112 c.p.c., art. 2119 c.c., degli artt.
art. 100 c.p
per consolidato principio, in tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6546 del 2004
Cass. n. 6546 del 2004; Cass.
Cass. n. 8934 del 2013
6546 del 2004; Cass. n. 8934 del 2013; Cass.
Cass. n. 13395 del 2018
8934 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass.
Cass. n. 38054 del 2022
Cass. n. 2284 del 1991
Cass. n. 4903 del 1998
Cass. n. 4903 del 1998; Cass.
Cass. n. 5229 del 1998
Cass. n. 12960 del 2001
5229del 1998); lo stesso principio di diritto è stato applicato nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia dichiarato la domanda improponibile o improcedibile (Cass. n. 12960 del 2001; Cass.
Cass. n. 13069 del 2003
Cass. n. 4168 del 1997
Cass. n. 21652 del 2014
Cass. n. 21652 del 2014); 2.2.
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 254-2024 proposto da: SL LUXURY RETAIL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA VIANELLO; -ricorrente - contro KLAMA SYLWIA EDYTA, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE DONADINI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 578/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/07/2023 R.G.N. 773/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto Licenziamento R.G.N.254/2024 Cron. Rep. Ud.30/04/2025 RILEVATO CHE 1. il Tribunale di Milano, con sentenza n. 373/2022, dichiarò inammissibile l’impugnativa di licenziamento, proposta per l’applicazione delle tutele previste dagli artt. 2e 3 del d. lgs. n. 23 del 2015, da Klama Sylvia Edyta nei confronti di SL Luxury Retail srl, in quanto formulata nelle forme del rito ordinario piuttosto che secondo il cd. “rito Fornero”, nonostante la lavoratrice fosse stata assunta prima del 7 marzo 2015;

2. avverso tale decisione propose appello la sola società, insistendo per una decisione nel merito, mentre l’appellata si limitò a chiedere “il rigetto dell’appello e la conferma in toto delle statuizioni della sentenza di primo grado”; 3.la Corte territoriale adita, con la sentenza qui impugnata, ha così disposto: “In riforma della sentenza n. 373/2022 del Tribunale di Milano dichiara non luogo a provvedere. Compensa le spese del doppio grado”; la Corte, in estrema sintesi, dopo aver ritenuto che il primo giudice non avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità della domanda ma “disporre la conversione del rito”, ha “affrontato il merito della controversia”, argomentando sulla illegittimità del licenziamento; tuttavia il Collegio milanese, rilevando che la lavoratrice “non ha riformulato le domande di cui al ricorso di primo grado né ha chiesto il relativo accoglimento, ma ha espressamente chiesto di confermare in toto le statuizioni di cui alla sentenza di primo grado ”, e precisamente la dichiarazione di inammissibilità della domanda”, ha così concluso:

“conseguentemente la sentenza impugnata deve essere riformata per aver erroneamente dichiarato inammissibile la domanda proposta da Klama Sylwia Edyta, ma non può essere emessa alcuna statuizione con riferimento alle domande di cui al ricorso di primo grado”;

4. per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la società con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimata; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1.i motivi di ricorso possono essere enunciati secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente; 1.1.col primo si denuncia: “violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 414, 416, 420, 421, 426, 427 c.p.c. e 2697, co. 1, c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n.3) c.p.c.”; si deduce:

“La Corte d’Appello ha concluso per la necessità di mutamento del rito sulla base di documentazione pacificamente tardiva ed inammissibile che non poteva essere messa agli atti né, tantomeno, essere posta a fondamento di alcuna decisione. Al contrario, invece, sulla scorta del ricorso ex art. 414 c.p.c. e relative allegazioni avrebbe soltanto dovuto e potuto rigettare nel merito le avversarie pretese ovvero applicare le tutele minime garantite dalla Legge n. 604/66”; 1.2. con il secondo motivo si denuncia: “violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2104, 2105, 2106 e 2119 c.c., dell’art. 1 L. n. 604/1966 e dell’art. 7 L. n. 300/1970 in relazione all’art. 360, co. 1, n.3) c.p.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1, n.

5) c.p.c.”; si deduce: “La Corte d’Appello, limitandosi a prendere atto dell’intervenuta assoluzione penale della Sig.ra Klama, ha dichiarati l’illegittimità del licenziamento per giusta causa. Quanto sopra omettendo qualsivoglia autonoma valutazione dei fatti accertati in sede penale che - sebbene non decisivi alla configurazione del reato contestato – conservano e assumono rilievo innanzi al Giudice del Lavoro chiamato a valutare l’irrimediabile lesione del vincolo fiduciario.”; 1.3. il terzo mezzo denuncia: “violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., art. 2119 c.c., degli artt. 1 e 3 della L. 15 Luglio 1966 n. 604 nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1, n.

5) c.p.c.”; si deduce: “La Corte d’Appello esclusa, erroneamente, la giusta causa del licenziamento, avrebbe dovuto – così come richiesto da SL Luxury Retail - verificare se i fatti posti alla base del recesso datoriale fossero, quantomeno, qualificabili come giustificato motivo soggettivo”; 2.il Collegio giudica il ricorso, nei tre motivi in cui è articolato scrutinabili congiuntamente, inammissibile; 2.1. per consolidato principio, in tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione, e dev'essere quindi apprezzato in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento (cfr.

Cass. n. 6546 del 2004; Cass. n. 8934 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 38054 del 2022); in particolare, è stato più volte statuito che: “poiché l'interesse a proporre impugnazione ha origine e natura processuali e sorge dallasoccombenza connessa ad una statuizione del giudice a quo capace di recare pregiudizio alla parte, che proprio con il mezzo di impugnazione tende a rimuovere il pregiudizio stesso, il convenuto non può considerarsi soccombente - e pertanto difetta di interesse ad impugnare la relativa pronuncia -nel caso in cui quel giudice, ravvisando un ostacolo processuale all'esame della domanda, ne abbia dichiarato l'inammissibilità, anziché esaminarla nelmerito per (eventualmente) rigettarla” (Cass. n. 2284 del 1991;

Cass. n. 4903 del 1998; Cass. n. 5229del 1998); lo stesso principio di diritto è stato applicato nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia dichiarato la domanda improponibile o improcedibile (Cass. n. 12960 del 2001; Cass. n. 13069 del 2003); è stato altresì escluso che la parte vittoriosa possa impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modifica della motivazione, ancorché in vista dell'utilità che l'auspicata diversa motivazione potrebbe avere con riguardo ad eventuali altre controversie di natura simile (Cass. n. 4168 del 1997; conf.

Cass. n. 21652 del 2014); 2.2. ciò posto in diritto, l’impugnazione della società avverso una sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della lavoratrice risultava in radice inammissibile, in difetto di interesse ad impugnare per mancanza di soccombenza, nonessendo sufficiente a legittimare il gravame l’aspirazione ad una pronuncia nel merito; tale difetto di interesse persiste anche avverso una sentenza d’appello che ha definito in rito la controversia mediante una declaratoria di “non luogo a provvedere”, sostenendo esplicitamente che “non può essere emessa alcuna statuizione con riferimento alle domande di cui al ricorso di primo grado”; per cui alcuna decisione di merito idonea al giudicato contiene la sentenza qui impugnata, con conseguente mancanza di conseguenze pregiudizievoli per la società ricorrente, tale da radicare l’interesse all’impugnazione innanzi a questa Corte;

3. conclusivamente, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese liquidate in euro 5.500,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif