Cassation appeal dismissed due to 40-day silence by appellant, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The appellant, Simioli Biagio, had filed a decree against INPS, but remained silent after the procedural offer was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated without addressing the merits of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15934/2024 R.G. proposto da: SIMIOLI BIAGIO, elettivamente domiciliato in NAPOLI CORSO UMBERTO I, 259 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DE LANDRO DARIO (DLNDRA53L20F839Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R), PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE NAPOLI n.14927/2023 depositata il 08/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 15934/2024 Numero sezionale 781/2025 Numero di raccolta generale 24096/2025 Data pubblicazione 28/08/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno tuttavia compensate in ragione del fatto che le questioni controverse sono state affrontate dalla Corte in epoca successiva al deposito del ricorso.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 27/08/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 15934/2024 Numero sezionale 781/2025 Numero di raccolta generale 24096/2025 Data pubblicazione 28/08/2025