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Decreto — n. 24092/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24092/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24092/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1818/2025 R.G. proposto da: I.N.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L) -ricorrente- contro NICOLOSI ASMUNDO CARLO, elettivamente domiciliato in CATANIA PIAZZA ROMA, 9 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato COLOMBO ANTONIO (CLMNTN59A02C351M) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1012/2024 depositata il 22/11/2024 Numero registro generale 1818/2025 Numero sezionale 780/2025 Numero di raccolta generale 24092/2025 Data pubblicazione 28/08/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24092/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 1818/2025 R.G. proposto da: I.N.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L) -ricorrente- contro NICOLOSI ASMUNDO CARLO, elettivamente domiciliato in CATANIA PIAZZA ROMA, 9 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato COLOMBO ANTONIO (CLMNTN59A02C351M) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1012/2024 depositata il 22/11/2024 Numero registro generale 1818/2025 Numero sezionale 780/2025 Numero di raccolta generale 24092/2025 Data pubblicazione 28/08/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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accollo delle spese procedurali anticipo spese tardivo spese di difesa complessità della procedura costi della perizia ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1818/2025 R.G. proposto da: I.N.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L) -ricorrente- contro NICOLOSI ASMUNDO CARLO, elettivamente domiciliato in CATANIA PIAZZA ROMA, 9 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato COLOMBO ANTONIO (CLMNTN59A02C351M) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1012/2024 depositata il 22/11/2024 Numero registro generale 1818/2025 Numero sezionale 780/2025 Numero di raccolta generale 24092/2025 Data pubblicazione 28/08/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno tuttavia compensate in ragione della novità della questione al momento del deposito del ricorso;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 27/08/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 1818/2025 Numero sezionale 780/2025 Numero di raccolta generale 24092/2025 Data pubblicazione 28/08/2025