Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the INPS failed to respond to the court's proposal for judgment within the mandatory 40-day period. The procedural outcome was a declaration of the case's extinction under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ordered a mutual compensation of litigation costs, noting the substantial novelty of the issue at the time of filing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and mutual compensation of costs.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20830/2022 R.G. proposto da: INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. BECCARIA, 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE INPS (-) rappresentato e difeso dagli avvocati D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K) -ricorrente- contro UNITED PARCEL SERVICE ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE N. 1, presso lo studio dell’avvocato VITALI PAOLO (VTLPLA62B01G920V) rappresentato e difeso dall'avvocato SCARAVILLI FABIO MARIA (SCRFMR63M06E507R) -controricorrente- nonchè contro MAS SOC COOP Numero registro generale 20830/2022 Numero sezionale 778/2025 Numero di raccolta generale 24088/2025 Data pubblicazione 28/08/2025 -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.153/2022 depositata il 01/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno tuttavia compensate in ragione della sostanziale novità della questione al momento del deposito del ricorso;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 27/08/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 20830/2022 Numero sezionale 778/2025 Numero di raccolta generale 24088/2025 Data pubblicazione 28/08/2025