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Ordinanza — n. 24084/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against regional entity regarding salary differences, bonus, and pension indemnity payments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24084/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court rejected the appeal filed by multiple employees against a regional credit cooperative's decision to deny salary differences, a company bonus, and a specific pension indemnity. The plaintiffs argued violations of civil code articles regarding contractual rights and the exclusion of accrued benefits, while the defendant contended strict adherence to regional budgetary limits and the absence of contractual or customary basis for the disputed payments. The appellate court upheld the lower court's ruling, confirming that the regional law prohibits salary treatments exceeding those of regional employees and that the specific indemnity was legally reclassified as part of the pension fund rather than a separate bonus.

Regesto Legislator

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Art. 31 Legge Regione Sicilia; Art. 60 comma 3 regolamento del personale: The court establishes that regional entities are strictly bound by ceiling limits on employee compensation defined by regional law, prohibiting sectoral collective agreements from increasing salaries beyond the regional standard, and confirms that specific severance indemnities abrogated by national law must be treated as pension components rather than separate bonuses.

Parole chiave

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regional salary ceiling collective agreement application pension indemnity classification company bonus entitlement labor contract interpretation regional budget constraints civil code violations ferie non retribuite

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 31 Legge Regione Sicilia
Art. 60 comma 3 regolamento del personale
Art. 12 preleggi
Art. 1322 c.c.
Art. 4 legge 297 del 1982
DPR n.115/02, art. 13 comma 1 quater
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4221/2021 R.G. proposto da ASCIONE ERNESTO, CALASCIBETTA ALBERTO, CASAMICHELE SALVATORE, CATANESE ANTONELLA, MARAVENTANO ROBERTO, ATTARDO GIUSEPPE, BRISCIANA MICHELE, D'ARCA MARIA TERESA, PALIAGA GIUSEPPE, PONZU' FELICE DONATO, FICARRA MARIA GIOVANNA, ADAMO BENEDETTA, AJELLO SERGIO, CAROSELLI VITTORIO, DI SALVO PIETRA, DURANTE ELISABETTA, IOVINO PATRIZIA, PENSABENE GAETANO, RUSSO LICIA, SAPIENZA CLAUDIO, SPANO' LUIGI, URBANO SERGIO, ABRUZZO LUIGI GAETANO, CRESCENTI VALENTINA, ARUTA FLAVIA, FERRANTE ANTONIO, GARITO PATRIZIA, ORLANDO DIANA, PIGNATARO SILVANA, QUATTOCCHI MARIA CONCETTA, COSTANZO LEONARDO, GENDUSO MICHELE, LUPO FRANCESCO PAOLO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DUCA ALESSANDRO (DCULSN63B12G273G) -ricorrente- , AJOVALASIT ROSSELLA, AMATO RAFFAELE, DE NICOLA VALERIA, DI PISA DANIELA, EMANUELE MAURIZIO, LO PRESTI MANLIO, PRIOLO ANNA, TUZZOLINO ARTURO, TERRANOVA GIACOMO, TORNABENE MAURIZIO, MADONIA FRANCESCO, TARANTINO FRANCESCA, SUNSERI MARIA ANGELA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocato ROSSI GUIDO (RSSGDU58L30H501Q) rappresentati e difesi dall'avvocato BONDI' GIUSEPPE (BNDGPP47S09G273O) -ricorrente- contro IRCAC ISTITUTO REGIONALE CREDITO COOPERAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO, 37, presso lo studio dell’avvocato FURITANO CECILIA (FRTCCL64C46H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato PENSABENE LIONTI SALVATORE (PNSSVT49H27H269M) -controricorrente- nonchè contro FORTE ALESSIO, FORTE ALESSIO, GATTO VINCENZO, GATTO VINCENZO, GUAIA DONATA, GUAIA DONATA, SUNSERI MARIA ANGELA, SUNSERI MARIA ANGELA, MORANA ELVIRA, MORANA ELVIRA, DI CARLO MARIA ANTONIETTA, DI CARLO MARIA ANTONIETTA, TARANTINO FRANCESCA, TARANTINO FRANCESCA, TORRE DONATELLA, TORRE DONATELLA, TERRANOVA GIACOMO, TERRANOVA GIACOMO, BICA MARIA ELOISA, BICA MARIA ELOISA, TORNABENE MAURIZIO, TORNABENE MAURIZIO, POLIZZZI SALVATORE, POLIZZZI SALVATORE, SCUDERI GIOVANNI, SCUDERI GIOVANNI, IRCAC ISTITUTO REGIONALE CREDITO COOPERAZIONE, IRCAC ISTITUTO REGIONALE CREDITO COOPERAZIONE, FAVATA PIETRO, FAVATA PIETRO, TUZZOLINO ARTURO, TUZZOLINO ARTURO, URBANO SERGIO, URBANO SERGIO, LOMBARDO BALDASSARE, LOMBARDO BALDASSARE, CASSARA' STEFANO, CASSARA' STEFANO, DI FRANCESCO ELISA, DI FRANCESCO ELISA, FINOCCHIARO MARIA ROSARIA, FINOCCHIARO MARIA ROSARIA, SPINNATO MARIA TERESASPINNATO MARIA TERESAPOLIZZZI SALVATORE, SCUDERI GIOVANNI, IRCAC ISTITUTO REGIONALE CREDITO COOPERAZIONE, URBANO SERGIO, LOMBARDO BALDASSARE, FINOCCHIARO MARIA ROSARIA, SPINNATO MARIA TERESA -intimati- INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 430/2020 depositata il 04/08/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 4/8/2000 la corte d’appello di Palermo, in riforma di sentenza del 29.6.18 del tribunale della stessa sede, ha condannato il datore in epigrafe a pagare in favore dei lavoratori ivi indicati la somma dovuta a titolo di permessi per festività non fruite per alcuni anni (ulteriori rispetti a quello già riconosciuti in primo grado) e per il resto ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando la domanda di differenze retributive, di premio aziendale e di indennità ex articolo 60, comma tre, regolamento del personale.

Avverso tale sentenza propongono ricorsi i lavoratori in due distinti gruppi (con due distinti ricorsi); resiste con controricorso verso entrambi i ricorsi il datore di lavoro. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza. I ricorsi propongono motivi essenzialmente sovrapponibili. I motivi di ricorso lamentano preliminarmente, con più censure, violazione degli articoli 31, comma quattro, 55, comma sette, legge reg.

Sicilia 10 del 99, 12 preleggi nonché 12 comma 22 bis legge regionale 5 del 98, censurandosi la sentenza impugnata per aver previsto l’operatività di un tetto retributivo, pur in mancanza di tabelle di equiparazione e per aver ritenuto alcune voci retributive a carico della regione del bilancio regionale e non aver considerato la natura confessorie relative a copertura di costi del personale non a carico del bilancio della regione. Sotto altro profilo si lamenta che la sentenza impugnata abbia escluso la prassi aziendale di pagamenti del premio aziendale in ragione del conseguimento di utile di esercizio.

Le ulteriori doglianze, articolato in più profili, lamentano violazione degli articoli 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369, in relazione all’art. 60 comma 35 regolamento del personale, per aver ritenuto la natura di TFR dell’indennità ivi prevista, nonché per violazione degli articoli 12 preleggi e 1322 c.c., per aver ritenuto l’indennità non dovuta per il periodo precedente alla delibera 2673 del 11, e così escludendo diritti invece intangibili che maturano anche se sono esigibili solo alla scadenza. I motivi sono tutti infondati. Si tratta della domanda di differenze retributive, di premio aziendale e di indennità ex articolo 60, comma tre, regolamento del personale.

La sentenza impugnata ha ben motivato su tutti i distinti profili con dovizia di argomentazioni del tutto condivisibili e corrette sul piano logico e giuridico e merita conferma. La corte territoriale ha correttamente escluso le differenze retributive rispetto al contratto collettivo in ragione del tetto previsto per gli enti sottoposti alla vigilanza della regione ex articolo 31, legge regione Sicilia e ritenuto irrilevante la mancata approvazione dei tabelle di equiparazione del personale. Invero, la mancata approvazione delle tabelle di equiparazione non consente agli enti di operare liberamente in ordine al trattamento economico del proprio personale applicando ad esempio la contrattazione di settore per effetto di rinvio del regolamento del personale, e ciò in ragione del chiaro divieto dell’art. 31 citato che vieta trattamenti superiori a quello dei dipendenti regionali con effetto dalla data di entrata in vigore della legge, stabilendo peraltro un termine specifico entra il quale l’eventuale maggiore trattamento economico può essere erogato come assegno ad personam riassorbibile.

Deve poi escludersi altresì il diritto al premio aziendale, non essendo rinvenibili obiettivi cui si potesse ricollegare il premio, e mancando oltre che una previsione contrattuale collettiva vigente (a differenza che in passato), anche una prassi aziendale che ne legittimi la corresponsione. Infine, va anche esclusa l’indennità ex articolo 60 in quanto forma di TFR diversa abrogata dall’articolo quattro della legge 297 dell’82, come si desume dalla natura dell’emolumento, dal suo collegamento con la cessazione del servizio, dal rapporto percentuale rispetto al TFR e della sua corresponsione anche in ipotesi di licenziamento disciplinare (ciò che esclude la natura premiale asserita).

Ne segue il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 14.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u