Court of Cassation quashes appeal judgment for partial litigation cost compensation due to lack of explicit serious reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's judgment regarding the partial compensation of litigation costs for three female workers against the Municipality of San Giorgio a Cremano. The workers argued that the compensation was arbitrary, applied without distinguishing between procedural phases, and fell below mandatory professional fee tariffs. The court held that the appeal judgment failed to explicitly cite the 'serious and exceptional reasons' required by law to justify such partial compensation, constituting a violation of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92, comma 2, c.p.c.; The partial or total compensation of litigation costs requires explicit justification based on serious and exceptional reasons, which cannot be illogical or erroneous, otherwise constituting a violation of law.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MARGHERITA MARIA LEONE Presidente ROBERTO RIVERSO Consigliere FABRIZIO AMENDOLA Consigliere FRANCESCO BUFFA Consigliere Rel. VALERIA PICCONE Consigliere Oggetto: RETRIBUZIONE RAPPORTO PRIVATO Ud.22/05/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20723/2024 R.G. proposto da: IMPERATO GEMMA, MAZZACANE AMELIA, MAISTO LUCIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VISONE VITTORIO (VSNVTR68P26G902T) -ricorrente- contro COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLINO ADELE (CRLDLA65H52F839Y) Numero registro generale 20723/2024 Numero sezionale 2632/2025 Numero di raccolta generale 24081/2025 Data pubblicazione 28/08/2025 -controricorrente- nonchè contro TESEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 506/2024 depositata il 05/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: La Corte d’appello di Napoli con sentenza del 5.4.24 ha respinto l’appello del Comune in epigrafe avverso sentenza del 2022 del tribunale della stessa sede, che lo aveva condannato a corrispondere alcune somme relative al rapporto di alcune lavoratici. Per quel che qui rileva, la corte ha condannato il comune al pagamento delle spese di lite, ma le ha compensate per metà “in considerazione della serialità della questione” e liquidando euro 1600 a favore della parte vittoriosa.
Avverso tale statuizione ricorrono le lavoratici per tre motivi, lamentando la immotivata compensazione parziale delle spese, la liquidazione senza distinzione di fasi ed attività e comunque sotto i minimi inderogabili fissati dal tariffario professionale, e per apparenza di motivazione. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. Numero registro generale 20723/2024 Numero sezionale 2632/2025 Numero di raccolta generale 24081/2025 Data pubblicazione 28/08/2025 CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo di ricorso è fondato, atteso che il riferimento alla serialità della questione è rimasto del tutto inesplicato nella sentenza (né esso può riferirsi implicitamente alla presenza di tre ricorrenti con le medesime pretese nello stesso processo) si da non poter costituire una grave ed eccezionale ragione per operare la compensazione delle spese di lite. Come precisato tra le tante da Sez. L - , Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024 (Rv. 671205 - 01), in tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità.
La sentenza impugnata non si è attenuta al detto criterio e va perciò cassata sul punto della regolamentazione delle spese, con rinvio della causa alla stessa corte in diversa composizione per un nuovo esame. Gli altri motivi restano assorbiti. P.Q.M accoglie il primo ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025. La Presidente Margherita Maria Leone Numero registro generale 20723/2024 Numero sezionale 2632/2025 Numero di raccolta generale 24081/2025 Data pubblicazione 28/08/2025 Numero registro generale 20723/2024 Numero sezionale 2632/2025 Numero di raccolta generale 24081/2025 Data pubblicazione 28/08/2025