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Ordinanza — n. 24078/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses worker's appeal against settlement regarding unpaid pension contributions and resignation. The court ruled the worker's waiver was comprehensive and binding. The decision upholds the lower court's rejection of the claim. The court found the worker's waiver was comprehensive and binding, dismissing the appeal against the settlement regarding unpaid pension contributions. The court held that the worker's waiver was comprehensive and binding, dismissing the appeal against the settlement regarding unpaid pension contributions. The court held that the worker's waiver was comprehensive and binding, dismissing the appeal against the settlement regarding unpaid pension contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24078/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione rejected the worker's appeal against a lower court ruling that confirmed a settlement between the employee and the union. The worker argued the settlement did not cover future pension contributions, but the court found the waiver was explicit and comprehensive. Consequently, the court dismissed the appeal, ruling that the employee could not later claim amounts they had already waived in the agreement.

Regesto Legislator

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Articles 2120 and 1269 of the Civil Code; Article 1362 of the Civil Code: A comprehensive waiver of claims made by an employee in a settlement regarding labor relations binds the employee to all future and past issues, preventing subsequent claims for unpaid benefits.

Parole chiave

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labor settlement waiver of claims pension contributions employee waiver comprehensive release civil code articles appeal dismissal accantonamento per rischi e perdite

Disposizioni normative citate

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Articles 2120 and 1269 of the Civil Code
Article 1362 of the Civil Code
D.Lgs. 205/2005
Article 13, paragraph 1 quater, of DPR n.115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24052/2021 R.G. proposto da CARBONE RAFFAELANGELO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARBONE ROCCO (CRBRCC65E27H224N) -ricorrente- contro CGIL -CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA LAVORO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROTELLA MARIA IRENE (RTLMRN60A58Z103G) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA n. 123/2021depositata il 15/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: La corte d’appello di Reggio Calabria con sentenza del 15.3.21 ha confermato la sentenza del 8.3.19 del tribunale di Palmi, che aveva condannato la Cgil a pagare € 2000 per incentivo all’esodo non pagato, e rigettato nel resto la domanda per intervenuta transazione, rinuncia effettuata in sede protetta sindacale e non impugnata (la rinuncia era comprensiva di TFR fino al 31/12/2006 mentre gli ulteriori importi dal 1.1.2007 sarebbero stati, cosi si diceva nell’atto, corrisposti dal Fondo su cui erano stati accantonati; la rinuncia era al TFR e ad ogni azione risarcitoria); in particolare, la corte ha ritenuto che il lavoratore poteva controllare i mancati accantonamenti del TFR prima di sottoscrivere la transazione e la relativa rinuncia.

Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per due motivi, cui resiste con controricorso il datore. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione articoli 2120 e 1269 c.c., e del d.lgs. 205 del 2005, per avere la corte territoriale trascurato che l’obbligo era stato assunto per la previdenza integrativa mentre la transazione riguardava il rapporto di lavoro, e che non erano opponibili dal datore delegato le eccezioni relative al rapporto del fondo creditore con il delegante.

Il motivo è infondato perché nel caso di specie, come si desume dal tenore letterale della transazione, vi è una rinuncia diretta da parte del lavoratore ad agire nei confronti del datore per qualunque causa. Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 1362 e 2120 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto incluso nella transazione parte dell’accantonamento presso il fondo pensione, sebbene escluso di fatto dall’accordo. Anche tale motivo è infondato, perché vi è comunque una rinuncia al risarcimento del danno, la quale -effettuata nel 2013, una volta cessato il rapporto- ha portata ampia ed onnicomprensiva, e non lascia residuare alcuno spazio ad ulteriori pretese del lavoratore (che secondo il motivo riguardano versamenti omessi dal 2007 in poi).

Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art