Italian Court dismisses appeal against labor law ruling regarding overtime compensation limits for social workers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected the appeal filed by four social workers against a lower court ruling that denied them overtime pay for hours exceeding 80 monthly. The workers argued the law should limit overtime compensation to 80 hours, but the court applied the statute literally, finding no such cap for the specific category of workers involved. Consequently, the court upheld the lower court's decision, ruling that the statutory text only mandates compensation for hours exceeding the 20-hour weekly and 8-hour daily minimums, not a 80-hour monthly ceiling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8, comma 3, d.lgs. 97/1997; Art. 360 c.p.c.: The court must apply the statutory text literally, establishing that overtime compensation for specific social workers applies only to hours exceeding the 20-hour weekly and 8-hour daily minimums, with no statutory limit of 80 monthly hours.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12759/2021 R.G. proposto da CAGNES GIACOMO, DI GENNARO GIUSEPPE, FERLENDA ANTONIO GIUSEPPE, VERDERAME GIUSEPPE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SMECCA GIUSEPPE (SMCGPP75R02D960P) -ricorrente- contro CONSORZIO ASI GELA IN LIQUIDAZIONE GESTIONE SEPARATA IRSAP, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARINELLI MASSIMILIANO (MRNMSM70T24B019B) -controricorrente- nonchè contro ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE REGIONE SICILIA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA n. 447/2020depositata il 26/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. Con sentenza del 26.10.20 la corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 22.10.18 del tribunale di Gela, che aveva rigettato la domanda dei lavoratori ASU in epigrafe al pagamento delle ore eccedenti le 80 mensili svolte presso il loro utilizzatore. La corte territoriale, in particolare, ha richiamato l’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 468 del 97 che prevede un compenso per le ore superiori alle 20 settimanali ed alle 8 giornaliere e non prevede il limite delle 80 ore mensili.
Avverso tale sentenza ricorrono ai lavoratori per tre motivi, cui resiste il datore con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 8 per aver escluso il limite delle 80 ore. Il motivo è infondato: la corte ha applicato la norma nella sua interpretazione letterale, che non prevede il limite delle 80 ore ai fini compensativi. In tema, va ricordato che questa Corte ha già affermato (Sez.
L, Sentenza n. 7976 del 05/04/2006, Rv. 588527 - 01) che, ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468 (relativo alla revisione della disciplina sui lavoratori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge n. 196 del 1997), per i lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'art. 4, comma primo, lett. c), della stessa legge, l'impegno lavorativo settimanale è determinato, oltre che attraverso il criterio proporzionale tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale (calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali) previsto per i dipendenti esercitanti attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento, anche mediante la fissazione del limite minimo di venti ore settimanali (e con un massimo di otto ore giornaliere), con la conseguenza che l'importo integrativo a carico dell'ente utilizzatore spetta solo nel caso di impegno "per un orario superiore", ovvero nell'eventualità del superamento proprio del detto limite settimanale di venti ore.
Il secondo motivo deduce ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. vizio di motivazione della sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sui mesi in cui vi erano ore lavoratore in misura superiore alle 80 mensili. Il motivo va disatteso per la sua inammissibilità, non essendo dedotto un “fatto”, discusso dalle parti ma ignorato dal giudice, ed essenzialmente riproponendo la questione giuridica di cui al motivo precedente. Il terzo motivo lamenta violazione dell’articolo 8 citato, ex art. 360 numero 4 c.p.c., per avere trascurato che l’assegno Inps era pagato su base mensile.
Il motivo è inammissibile in quanto attiene a profilo non rilevante, che in nulla incide sulla regolamentazione specifica degli emolumenti per cui è causa. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 b