Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Noleggio Lorini Milano S.r.l., did not act after the court proposed a settlement, while the respondent, Demonti Giovanni, argued for the dismissal of the procedural defect. The court ruled that the silence constituted a waiver of the right to appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6169/2025 R.G. proposto da: NOLEGGIO LORINI MILANO S.R.L., elettivamente domiciliato in BRESCIA VIA ROMANINO 1 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato SORRENTINO MAURIZIO (SRRMRZ73T08B157C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DEMONTIS GIOVANNI, elettivamente domiciliato in MILANO VIA LARGA, 6 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CATTANEO ANTONIO ACHILLE (CTTNNC63A17F205D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.573/2024 depositata il 05/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 6169/2025 Numero sezionale 773/2025 Numero di raccolta generale 24057/2025 Data pubblicazione 28/08/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Antonio Cattaneo. Così deciso in Roma, il 27/08/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 6169/2025 Numero sezionale 773/2025 Numero di raccolta generale 24057/2025 Data pubblicazione 28/08/2025