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Ordinanza — n. 24022/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses social benefit claim due to lack of proof for family income requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24022/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Senegalese citizen's appeal against the rejection of his family allowance claim for the 2013-2014 period. The appellant argued that income was only a condition for payment, not a constitutive right, while the opposing party maintained the statutory requirement for family income was mandatory. The court ruled the appeal inadmissible because the lower courts correctly found no evidence of the required family income, making the EU directive interpretation request irrelevant to the core factual deficiency.

Regesto Legislator

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Art. 2 l. 153/88; Art. 12 preleggi: The family allowance requires proof of both employment and a specific family income threshold, and the absence of such proof constitutes a substantive bar to the benefit rather than a mere procedural defect.

Parole chiave

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family allowance eligibility family income requirement social benefit proof inadmissible appeal statutory income threshold reddito disponibile delle famiglie espulsione di familiari indennità di soggiorno all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 2 della legge n. 153/88
RILEVATO CHE Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 della legge n. 153/88 e dell’art.
Art. 12 delle preleggi
153/88 e dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art.
Art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
12 delle preleggi, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte del merito aveva erroneamente interpretato la normativa italiana in merito ai requisiti richiesti dal legislatore per poter accedere all’ANF e per violazione dei principi di diritto enunciati nella dir.
Direttiva 2003/109/CE
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16710/22
2, per cui l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare” (Cass. n. 16710/22, 6953/23, 8973/14).
Cass. n. 6953/23
Cass. n. 8973/14
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10946-2022 proposto da: BA DJIBRIL, rappresentato e difeso dall'avvocato DAVIDE BAIOCCHI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, MASSIMO BOCCIA NERI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 107/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/02/2022 R.G.N. 432/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2025 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. CONSIDERATO CHE Oggetto R.G.N.10946/2022 Cron. Rep. Ud.11/07/2025 Con sentenza n. 107 del 15.2.2022, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato il gravame di Ba Djibril avverso la sentenza del tribunale di Ravenna che aveva rigettato il ricorso proposto da quest’ultimo –cittadino senegalese lavoratore subordinato in Italia dal 1.1.96 e diventato cittadino italiano in data 4.10.2014 (cfr. p. 2 della sentenza impugnata) - volto a chiedere il riconoscimento del diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare (A.N.F.) per il periodo 4.11.2013-30.9.2014, per l’importo di € 3.069,64, alle medesime condizioni alle quali detto assegno viene riconosciuto ai cittadini italiani, stante l’applicabilità della disciplina dettata dalla direttiva comunitaria self-executing 2003/109/CE, in materia di assistenza.

Il tribunale ha respinto il ricorso perché vi era carenza di allegazione circa il possesso del requisito reddituale riferito non solo a sé ma anche al nucleo familiare, trattandosi di elemento costitutivo del diritto di credito azionato, la cui presenza doveva essere verificata dal giudice al fine di pronunciarsi sulla fondatezza della domanda. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado - disattendendo le contrapposte istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE della questione dell’interpretazione dell’art. 2 della legge n. 153/88 e di sospensione del giudizio in pendenza dello scrutinio richiesto alla Corte costituzionale, da parte della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9379/2021 – confermando la carenza di ogni deduzione, allegazione e prova da parte del ricorrente/appellante del requisito reddituale, che costituiva l’an, oltre che il quantum del beneficio.

Avverso tale sentenza, Ba Djibril ha proposto ricorso in cassazione sulla base di un motivo, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. RILEVATO CHE Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 della legge n. 153/88 e dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte del merito aveva erroneamente interpretato la normativa italiana in merito ai requisiti richiesti dal legislatore per poter accedere all’ANF e per violazione dei principi di diritto enunciati nella dir. n. 2003/109/CE e interpretati nella sentenza della CGUE del 25.11.20, nella causa C-303/2019/CE, per avere richiesto al ricorrente, soggiornante di lungo periodo, la produzione di una autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare, non prevista dalla norma in materia di ANF, di cui alla legge n. 153 cit., non ritenendo sufficiente la produzione della dichiarazione dei redditi (730), ritenendola una mera dichiarazione di scienza; inoltre, secondo il ricorrente, il requisito reddituale è solo una condizione per l’erogazione dell’assegno e non un requisito costitutivo del diritto a fruirne.

Il motivo di ricorso è, in via preliminare, inammissibile; infatti, pone la questione della mancata attribuzione della corretta efficacia probatoria della documentazione reddituale relativa agli anni in contestazione, come prova del reddito percepito per ottenere gli ANF per i figli residenti all’estero, in presenza di una doppia decisione “conforme” delle sentenze emesse nei gradi di merito, con preclusione della possibilità di dedurre il vizio riguardante il relativo accertamento di fatto. Inoltre, la censura, incentrata su presunte violazioni di legge, in effetti non si confronta con l’effettiva questione posta a base della decisione della Corte d’appello, attinentealla mancata dimostrazione del reddito percepito dal ricorrente, per fruire della provvidenza richiesta.

Infine, sempre in tema d’inammissibilità del motivo, il ricorrente non riporta la dichiarazione reddituale nella parte d’interesse per mettere in condizione,questa Corte, di valutare la fondatezza della censura. In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, presuppone la duplice condizione -la cui ricorrenza deve essere provata dall'interessato - dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa, nonché della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stessoart. 2, per cui l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare” (Cass. n. 16710/22, 6953/23, 8973/14).

Nella specie, la Corte d’appello ha accertato non esservi prova del reddito del nucleo familiare, in particolare, di quella parte del nucleo residente, all’epoca della domanda, n el paese di provenienza del ricorrente, mentre l’istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE, sulla questione d’interpretazione dell’interpretazione dell’art. 2 della legge n. 153/88, come correttamente osservato dalla Corte d’appello, è inammissibile, perché non dirimente ai fini della decisione della causa, essendo invece dirimente la questione dell ’ assoluta carenza di deduzione, allegazione e prova del requisito reddituale, “che è consustanziale alla concessione del beneficio”.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio indicato in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 2.000,00 per compensi, €200,00 per esborsi, oltre il 15% per rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto