Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, an autonomous entity, did not respond to the lower court's proposal for case termination, while the opposing parties argued for the dismissal of their appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case termination within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment being declared extinct.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5822/2024 R.G. proposto da: ENTE AUTONOMO VOLTURNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 290, presso lo studio dell’avvocato LIGUORI CRISTIANA (LGRCST68B42F839B) rappresentato e difeso dall'avvocato D'APONTE MARCELLO (DPNMCL69S29F839V) -ricorrente- contro ZARRILLO GIUSEPPE, CAIRELLA COSIMO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato BIONDI PASQUALE (BNDPQL75P02A783K) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.922/2024 depositata il 26/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 5822/2024 Numero sezionale 772/2025 Numero di raccolta generale 23981/2025 Data pubblicazione 27/08/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Pasquale Biondi. Così deciso in Roma, il 26/08/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 5822/2024 Numero sezionale 772/2025 Numero di raccolta generale 23981/2025 Data pubblicazione 27/08/2025