Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 23974/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23974/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23974/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5985/2024 R.G. proposto da: ENTE AUTONOMO VOLTURNO, elettivamente domiciliato in NAPOLI CORSO GARIBALDI 387, presso lo studio dell’avvocato ALLOCCA PASQUALE (LLCPQL64A08I820R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CHIARIELLO COSIMO, elettivamente domiciliato in VICO EQUENSE VIA CANALE 28, presso lo studio dell’avvocato BUFFA CHIARA (BFFCHR78L59I862R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.4191/2023 depositata il 29/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23974/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 5985/2024 R.G. proposto da: ENTE AUTONOMO VOLTURNO, elettivamente domiciliato in NAPOLI CORSO GARIBALDI 387, presso lo studio dell’avvocato ALLOCCA PASQUALE (LLCPQL64A08I820R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CHIARIELLO COSIMO, elettivamente domiciliato in VICO EQUENSE VIA CANALE 28, presso lo studio dell’avvocato BUFFA CHIARA (BFFCHR78L59I862R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.4191/2023 depositata il 29/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

Generato dall'IA
proposta di giudizio impugnabilità della decisione di rinvio decisione incidentale impugnabile esame di cassazione impugnazione di decisioni amministrative motivo di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5985/2024 R.G. proposto da: ENTE AUTONOMO VOLTURNO, elettivamente domiciliato in NAPOLI CORSO GARIBALDI 387, presso lo studio dell’avvocato ALLOCCA PASQUALE (LLCPQL64A08I820R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CHIARIELLO COSIMO, elettivamente domiciliato in VICO EQUENSE VIA CANALE 28, presso lo studio dell’avvocato BUFFA CHIARA (BFFCHR78L59I862R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.4191/2023 depositata il 29/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 5985/2024 Numero sezionale 770/2025 Numero di raccolta generale 23974/2025 Data pubblicazione 27/08/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Chiara Buffa. Così deciso in Roma, il 26/08/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 5985/2024 Numero sezionale 770/2025 Numero di raccolta generale 23974/2025 Data pubblicazione 27/08/2025