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Decreto — n. 23968/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23968/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23968/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7142/2023 R.G. proposto da: ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati D'APONTE MARCELLO (DPNMCL69S29F839V), LIGUORI CRISTIANA (LGRCST68B42F839B) -ricorrente- contro D'ONOFRIO GERARDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato BIONDI PASQUALE (BNDPQL75P02A783K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.555/2023 depositata il 13/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23968/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 7142/2023 R.G. proposto da: ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati D'APONTE MARCELLO (DPNMCL69S29F839V), LIGUORI CRISTIANA (LGRCST68B42F839B) -ricorrente- contro D'ONOFRIO GERARDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato BIONDI PASQUALE (BNDPQL75P02A783K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.555/2023 depositata il 13/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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anticipo delle spese adempimento prima del termine rispetto del procedimento precontenzioso spese di esecuzione ammende per infrazione procedurale controprestazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 7142/2023 Numero sezionale 768/2025 Numero di raccolta generale 23968/2025 Data pubblicazione 27/08/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7142/2023 R.G. proposto da: ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati D'APONTE MARCELLO (DPNMCL69S29F839V), LIGUORI CRISTIANA (LGRCST68B42F839B) -ricorrente- contro D'ONOFRIO GERARDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato BIONDI PASQUALE (BNDPQL75P02A783K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.555/2023 depositata il 13/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 7142/2023 Numero sezionale 768/2025 Numero di raccolta generale 23968/2025 Data pubblicazione 27/08/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Pasquale Biondi. Così deciso in Roma, il 26/08/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 7142/2023 Numero sezionale 768/2025 Numero di raccolta generale 23968/2025 Data pubblicazione 27/08/2025