Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, Trenitalia S.p.A., had filed a recourse against a second-instance judgment but remained silent after the court communicated the settlement offer. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12973/2024 R.G. proposto da : TRENITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in MILANO VIA PALEOCAPA 6 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato TOSI PAOLO (TSOPLA43C25B832S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FIORETTI FELICE, LAGANA' ILARIA, GRAGNANI MARCO, GRIECO AMEDEO, INDOVINA SALVATORE, FLOTTA LUIGI, MANCOSU STEFANO, MANGIAMELI CLAUDIA, MARTINI ERCOLE, MELONI LORENZO, elettivamente domiciliati in VARESE VIA ROBBIONI, 39 DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BORDONE ANDREA (BRDNDR66E04F205T) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1071/2023 depositata il 06/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensor i antistatari, avv. Andrea Bordone e avv. Lorenzo Frances