Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Giuseppe Romano, challenged a lower court judgment against the Presidency of the Council of Ministers and Impresa Piemonte S.r.l. without invoking the necessary procedural step to advance the case. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, terminating the litigation and ordering the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3797/2025 R.G. proposto da : ROMANO GIUSEPPE ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato DE MARCHIS CARLO (DMRCRL64E02G702F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro IMPRESA PIEMONTE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE TRASTEVERE 118, presso lo studio dell’avvocato CIOFFI FABIO (CFFFBA77D08F839W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3839/2024 depositata il 13/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro2.152,00 per compensi in favore di ciascuna parte controricorrente, oltre spese prenotate a debito nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e oltre spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi liquidati in euro 200,00 e accessori di leggein favore della Impresa Piemonte