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Decreto — n. 23945/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23945/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23945/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18729/2024 R.G. proposto da: TRENITALIA S.P.A, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO (MRSRTR51H23H501Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro JETTA FABIO, CATASTA MARCELLO, GRECO ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO N. 56, presso lo studio dell’avvocato BRUSCHI FLAVIA (BRSFLV57C53H501M) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PARPAGLIONI MARA (PRPMRA72H55H501N) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.901/2024 depositata il 11/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23945/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 18729/2024 R.G. proposto da: TRENITALIA S.P.A, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO (MRSRTR51H23H501Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro JETTA FABIO, CATASTA MARCELLO, GRECO ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO N. 56, presso lo studio dell’avvocato BRUSCHI FLAVIA (BRSFLV57C53H501M) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PARPAGLIONI MARA (PRPMRA72H55H501N) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.901/2024 depositata il 11/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese notifica tardiva dei difetti rispetto del termine obbligo di pagamento dilazione di pagamento dazione in pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 18729/2024 Numero sezionale 759/2025 Numero di raccolta generale 23945/2025 Data pubblicazione 27/08/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18729/2024 R.G. proposto da: TRENITALIA S.P.A, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO (MRSRTR51H23H501Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro JETTA FABIO, CATASTA MARCELLO, GRECO ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO N. 56, presso lo studio dell’avvocato BRUSCHI FLAVIA (BRSFLV57C53H501M) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PARPAGLIONI MARA (PRPMRA72H55H501N) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.901/2024 depositata il 11/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 18729/2024 Numero sezionale 759/2025 Numero di raccolta generale 23945/2025 Data pubblicazione 27/08/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari, avv. Flavia Bruschi e avv. Mara Parpaglioni. Così deciso in Roma, il 26/08/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 18729/2024 Numero sezionale 759/2025 Numero di raccolta generale 23945/2025 Data pubblicazione 27/08/2025