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Decreto — n. 23943/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23943/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23943/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18750/2024 R.G. proposto da : TRENITALIA S.P.A, elettivamente domiciliato in ROMA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO (MRSRTR51H23H501Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LIBERALE CIRO, INFANTE RAIMONDO, LOVO ANTONIO, PRAINITO FRANCESCO, SAVIANO FRANCESCO PAOLO, NIGRO MICHELE, SANTOPRETE MATTEO, STARITA MASSIMILIANO, NOCERINO CORRADO, TEMPERA LINO, elettivamente domiciliati in VARESE VIA ROBBIONI 39 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato BORDONE ANDREA (BRDNDR66E04F205T) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.903/2024 depositata il 11/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23943/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TRENITALIA S.P.A, elettivamente domiciliato in ROMA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO (MRSRTR51H23H501Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LIBERALE CIRO, INFANTE RAIMONDO, LOVO ANTONIO, PRAINITO FRANCESCO, SAVIANO FRANCESCO PAOLO, NIGRO MICHELE, SANTOPRETE MATTEO, STARITA MASSIMILIANO, NOCERINO CORRADO, TEMPERA LINO, elettivamente domiciliati in VARESE VIA ROBBIONI 39 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato BORDONE ANDREA (BRDNDR66E04F205T) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.903/2024 depositata il 11/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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deposito tardivo dilazione di pagamento versamento dell'anticipo delle spese tardivo pagamento delle spese titolo esecutivo per i crediti non contestati diritto al deposito

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18750/2024 R.G. proposto da : TRENITALIA S.P.A, elettivamente domiciliato in ROMA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO (MRSRTR51H23H501Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LIBERALE CIRO, INFANTE RAIMONDO, LOVO ANTONIO, PRAINITO FRANCESCO, SAVIANO FRANCESCO PAOLO, NIGRO MICHELE, SANTOPRETE MATTEO, STARITA MASSIMILIANO, NOCERINO CORRADO, TEMPERA LINO, elettivamente domiciliati in VARESE VIA ROBBIONI 39 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato BORDONE ANDREA (BRDNDR66E04F205T) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.903/2024 depositata il 11/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensor i antistatari, avv. Andrea Bordone e avv. Lorenzo Franc