Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, Trenitalia S.p.A., had proposed a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure but remained silent for the required duration. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the applicant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: If the appellant fails to request the decision of the appeal within forty days of the proposal's communication, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1955/2025 R.G. proposto da: TRENITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in MESTRE VIA PEPE 6 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CAPPELLETTO MARCO (CPPMRC46T16L736G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BRUNO FRANCESCO, BELLEMO STEFANO, MANGANO ANTONIO, elettivamente domiciliati in SCHIO VIALE XXIX APRILE N. 27 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato ZAMPIERI NICOLA (ZMPNCL66P23F241K) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.607/2024 depositata il 08/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 1955/2025 Numero sezionale 757/2025 Numero di raccolta generale 23941/2025 Data pubblicazione 27/08/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Nicola Zampieri. Così deciso in Roma, il 26/08/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 1955/2025 Numero sezionale 757/2025 Numero di raccolta generale 23941/2025 Data pubblicazione 27/08/2025