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Decreto — n. 23903/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23903/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23903/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 2366-2025, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata DANIELA DAL BO, presso lo studio della quale, in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI, 88, è elettivamente domiciliata ricorrente contro CARLA SEGALERBA, EUGENIO SEGALERBA, LUCIA SEGALERBA, quali eredi di PIETRO SEGALERBA, rappresentati e difesi, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC controricorrenti Avverso la sentenza n. 195 del 2024 della Corte d’appello di Genova, depositata il 18 luglio 2024 (RG 324/2023), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); laparte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23903/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 195 del 2024 della Corte d’appello di Genova, depositata il 18 luglio 2024 (RG 324/2023), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); laparte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Parole chiave

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art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 2366-2025, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata DANIELA DAL BO, presso lo studio della quale, in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI, 88, è elettivamente domiciliata ricorrente contro CARLA SEGALERBA, EUGENIO SEGALERBA, LUCIA SEGALERBA, quali eredi di PIETRO SEGALERBA, rappresentati e difesi, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC controricorrenti Avverso la sentenza n. 195 del 2024 della Corte d’appello di Genova, depositata il 18 luglio 2024 (RG 324/2023), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); laparte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che devono esser poste a carico della ricorrentee liquidate a favore della -2 - parte controricorrente, che ha resistito con tempestivo controricorso, con attribuzione a favore del procuratore antistatario; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente, con distrazione a favore dell’avvocato Gianfrancesco Garattoni,le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.6 00,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Roma, 26agosto 2025 Il Consiglier