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Decreto — n. 23902/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23902/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23902/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 26612-2024, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati ROBERTO PESSI e FRANCESCO GIAMMARIA, presso lo studio dei quali, in ROMA, VIA PO, 25/B, è elettivamente domiciliata ricorrente contro ZANETTI SERGIO, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato LUCA TARTAGLIONE, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato VALERIO VALLEFUOCO, in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA, 294 controricorrente Avverso la sentenza n. 392 del 2024 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 18 giugno 2024, nella causa 357/2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23902/2025 — snciv · Corte di Cassazione: CONSIDERATO CHE ilricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che -2 - devono esser poste a carico della ricorrentee liquidate a favore della parte controricorrente, che ha resistito con tempestivo controricorso; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.6 00,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Parole chiave

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art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE ilricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 26612-2024, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati ROBERTO PESSI e FRANCESCO GIAMMARIA, presso lo studio dei quali, in ROMA, VIA PO, 25/B, è elettivamente domiciliata ricorrente contro ZANETTI SERGIO, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato LUCA TARTAGLIONE, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato VALERIO VALLEFUOCO, in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA, 294 controricorrente Avverso la sentenza n. 392 del 2024 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 18 giugno 2024, nella causa 357/2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE ilricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che -2 - devono esser poste a carico della ricorrentee liquidate a favore della parte controricorrente, che ha resistito con tempestivo controricorso; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.6 00,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Roma, 26agosto 2025 Il Consigliere d