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Decreto — n. 23900/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within statutory period.

Numero d'incarto Decreto — n. 23900/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal filed by Giardino against the INPS was declared withdrawn because the appellant failed to request a decision within the forty-day period following the proposal of settlement. The court noted that the appellant did not exercise their right to demand a ruling as required by the Civil Procedure Code. Consequently, the proceedings were extinguished without any allocation of costs due to the lack of defensive activity by the opposing party.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the statutory period following a proposal of settlement constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal proposal of settlement statutory period extinction of proceedings Civil Procedure Code waiver of right no costs allocation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
511 del 2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria, depositata il 22 luglio 2024 (RG 750/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.
(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; non si devono regolare le spese, in difetto di attività difensiva della parte evocata in giudizio; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio.
Art. 391 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 2290-2025, proposto da GIARDINO DOMENICO, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato DOMENICO ANTICO, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), intimato Avverso la sentenza n. 511 del 2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria, depositata il 22 luglio 2024 (RG 750/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; non si devono regolare le spese, in difetto di attività difensiva della parte evocata in giudizio; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio. Roma, 26agosto 2025 Il Consigliere delegato Ang