Cassation appeal dismissed due to withdrawal; judgment extinguished with costs awarded to respondent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by the National Pension Fund against the Florence Court of Appeal was dismissed because the appellant formally withdrew the request for a decision within the statutory period. The court noted that the appellant had not sought a ruling within forty days of receiving the proposal for case definition, thereby renouncing the appeal under procedural law. Consequently, the judgment declared the proceedings extinguished and ordered the appellant to pay the respondent's legal fees and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, primo periodo del codice di procedura civile; Art. 391 del codice di procedura civile: When a party fails to request a decision within the prescribed time after a proposal for case definition, the appeal is deemed withdrawn, leading to the extinction of the proceedings and an award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 26626-2024, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati ROBERTO PESSI e FRANCESCO GIAMMARIA, presso lo studio dei quali, in ROMA, VIA PO, 25/B, è elettivamente domiciliata ricorrente contro SANTI SANDRO, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC controricorrente Avverso la sentenza n. 314 del 2024 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 24 giugno 2024, nella causa 494/2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE ilricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che devono esser poste a carico della ricorrentee liquidate a favore della -2 - parte controricorrente, che ha resistito con tempestivo controricorso, con attribuzione a favore del procuratore antistatario; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente, con distrazione a favore dell’avvocato Gianfrancesco Garattoni,le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.6 00,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Roma, 26agosto 2025 Il Consigliere